Cassazione Civile, Ordinanza n. 15506/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore nei confronti della conduttrice per canoni di locazione e oneri condominiali relativi a un rapporto locatizio; in corso di rapporto era poi subentrato un altro soggetto nella posizione della conduttrice. L’opposizione al decreto fu dichiarata tardiva dal Tribunale, ma in appello la tardività venne esclusa e l’opposizione fu comunque rigettata nel merito. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto due motivi. Con il primo hanno denunciato, ai sensi degli artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità o comunque l’erroneità della decisione d’appello per avere trascurato la domanda riconvenzionale di nullità parziale del contratto in relazione a una clausola manoscritta relativa a un "prestito grazioso" di euro 350 mensili: secondo i ricorrenti la clausola era nulla per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto, per difetto di causa e perché il mutuo, essendo contratto reale, non sarebbe mai stato perfezionato per mancata consegna delle somme; inoltre hanno lamentato omessa pronuncia e motivazione apparente, poiché la Corte territoriale si era limitata ad affermare che la concessione del mutuo risultava per tabulas e che la conduttrice aveva versato la somma concordata. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 253 c.p.c. nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione delle prove testimoniali sulla dedotta avvenuta corresponsione in contanti di alcuni canoni; la censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e a confutare l’apprezzamento di attendibilità compiuto dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi in modo effettivo sulla specifica questione della nullità della clausola per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto e che la motivazione resa fosse solo apparente, perché composta da enunciati assertivi e non idonei a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, estranea al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il mutuo è richiamato come contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma; la Corte richiama la deduzione dei ricorrenti secondo cui, mancando la consegna, non vi sarebbe stato perfezionamento del mutuo.
Richiamato per sostenere la nullità della clausola per difetto di causa e/o non meritevolezza di tutela dell’assetto negoziale prospettato.
Utilizzato dai ricorrenti per dedurre l’indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto della clausola relativa al prestito grazioso.
Richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 1346 c.c. per la dedotta indeterminabilità dell’oggetto.
Invocato per la nullità della clausola/negozio per contrarietà ai requisiti essenziali del contratto, in particolare per indeterminatezza dell’oggetto e difetto di causa.
La Corte di cassazione ravvisa una vera e propria omessa pronuncia sulla specifica domanda di nullità per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello è ritenuta apparente, perché non espone in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Parametri di censura del primo motivo, accolto per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Parametri di censura del secondo motivo, dichiarato inammissibile perché in realtà diretto a una rivalutazione del merito.
Invocato dai ricorrenti ma ritenuto impropriamente usato come schermo per una censura di merito sulle prove.
Invocato dai ricorrenti ma non ricondotto dalla Corte a un vero vizio denunciabile in cassazione, essendo in realtà critica alla valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel secondo motivo insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per censurare la prova testimoniale.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta prova dell’adempimento o dell’inadempimento nel rapporto locatizio.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte chiarisce che la censura mascherava una richiesta di nuova valutazione delle prove, non un vero errore sul riparto dell’onere probatorio.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato a fondamento dell’obbligo di motivazione trasparente e intellegibile della decisione giudiziale.
Massime di principio
- Quando una parte deduce la nullità di una clausola per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulla specifica questione e non può limitarsi a un generico richiamo all’esistenza formale della clausola.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza si affida a enunciati assertivi, non supportati da un percorso argomentativo comprensibile, tale da rendere impossibile cogliere la ratio decidendi.
- La nullità per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto va scrutinata con riguardo al contenuto concreto della clausola e alla possibilità di individuare in modo sufficientemente certo la prestazione dovuta; un riferimento temporale vago o non definito può non essere idoneo a colmare il difetto di determinatezza.
- Nel mutuo, la deduzione della mancata consegna della somma investe un profilo essenziale del perfezionamento del contratto reale e richiede una risposta specifica del giudice sulla concreta allegazione svolta.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove testimoniali o dei fatti storici accertati dal giudice di merito, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale e della violazione delle regole legali di giudizio.
- La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile se serve solo a contestare l’apprezzamento di attendibilità e la ponderazione delle deposizioni compiuti dal giudice di merito.
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