Cassazione Penale, Ordinanza n. 29959/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Dal testo emerge che l'impugnazione censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e meramente riproduttivo di doglianze già prospettate, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già esaminato e disatteso tali richieste con argomenti giuridici ritenuti corretti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e ripetitivo, riferito al diniego delle attenuanti generiche e al mancato esonero dalla recidiva, già valutati dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione già ritenuta congrua dalla corte di merito; in cassazione non è sufficiente riproporre censure generiche contro tale valutazione.
La recidiva, e la sua eventuale esclusione, devono essere oggetto di specifica valutazione del giudice di merito; il ricorso che si limiti a contestarla in modo generico è inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se il ricorrente ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione sulla recidiva sono apprezzamenti di merito sindacabili solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; la mera riproposizione di dissenso non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
- L'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità costituisce l'unica ragione ostativa all'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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