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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29959/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Dal testo emerge che l'impugnazione censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e meramente riproduttivo di doglianze già prospettate, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già esaminato e disatteso tali richieste con argomenti giuridici ritenuti corretti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e ripetitivo, riferito al diniego delle attenuanti generiche e al mancato esonero dalla recidiva, già valutati dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione già ritenuta congrua dalla corte di merito; in cassazione non è sufficiente riproporre censure generiche contro tale valutazione.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, e la sua eventuale esclusione, devono essere oggetto di specifica valutazione del giudice di merito; il ricorso che si limiti a contestarla in modo generico è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se il ricorrente ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione sulla recidiva sono apprezzamenti di merito sindacabili solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; la mera riproposizione di dissenso non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
  • L'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità costituisce l'unica ragione ostativa all'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoRecidivaImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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