Cassazione Penale, Sentenza n. 2486/2022 del 21/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per truffa e falso relativa alla presentazione di un DURC contraffatto al fine di ottenere il pagamento di fatture emesse dalla ditta individuale gestita dal ricorrente. Il ricorrente ha censurato: 1) il diniego della sospensione del processo con messa alla prova, ritenendo che il Tribunale e la Corte d'appello abbiano respinto la richiesta senza attendere l'elaborazione del programma di risocializzazione, avendo invece valorizzato i precedenti penali e l'assenza del risarcimento del danno; 2) la ritenuta sussistenza del reato di truffa nonostante, secondo il ricorrente, fosse mancato il danno in quanto i lavori erano stati effettivamente eseguiti e si era limitato a presentare un DURC contraffatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretto il giudizio di merito secondo cui la concessione della messa alla prova richiede sia l'idoneità del programma di trattamento sia una prognosi favorevole di astensione dal reato; la valutazione sfavorevole della prognosi, fondata sui precedenti penali del ricorrente (anche intervenuti successivamente), impedisce il beneficio a prescindere dalla produzione del programma. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per essere una questione di fatto non dedotta in appello ed, in ogni caso, non devoluta alla Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 2.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato come potere officioso che il giudice avrebbe dovuto attivare secondo il ricorrente per valutare l'impossibilità dell'imputato di adempiere; la Corte non ha ritenuto che ciò annullasse la valutazione negativa della prognosi di non recidiva.
Indicato come parametro guida per la discrezionalità del giudice nella valutazione dei giudizi prognostici e dei criteri per la messa alla prova; la Corte ha richiamato che si tratta di giudizi distinti (idoneità del programma e prognosi favorevole) rimessi al merito.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito per motivare l'inammissibilità del motivo che deduce fatti non oggetto dell'appello: la Corte ha ritenuto che la censura sulla mancanza del danno fosse una valutazione di fatto non devoluta alla Cassazione e quindi inammissibile ai sensi di tale norma.
Giurisprudenza citata: sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 (Rv. 266256, Matera)
Richiamata per il principio secondo cui la concessione della messa alla prova richiede sia l'idoneità del programma sia la prognosi favorevole; l'assenza di quest'ultima è sufficiente a escludere il beneficio anche se il programma non è stato elaborato.
Massime di principio
- La sospensione del processo con messa alla prova richiede due condizioni cumulative: l'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva; l'assenza di una di esse è decisiva e può escludere il beneficio anche se il programma non è prodotto.
- I giudizi prognostici e di idoneità del programma sono valutazioni di merito affidate alla discrezionalità del giudice; i precedenti penali, specie se intervenuti dopo la richiesta, sono elementi rilevanti che possono legittimamente determinare un esito negativo.
- In cassazione non è ammissibile sollevare censure basate su fatti o valutazioni probatorie che non siano stati dedotti o contestati nei gradi precedenti; tali questioni sono normalmente inammissibili ex art. 606, comma 3, c.p.p.
- La sussistenza dell'elemento oggettivo del danno nel reato di truffa comporta accertamenti di fatto che spettano ai giudici di merito; la Corte di legittimità interviene solo su questioni di diritto o su vizii di motivazione rimessi alla sua cognizione.
- Il rigetto di un ricorso per cassazione per inammissibilità può comportare condanne per spese processuali, somme alla Cassa delle Ammende e rifusione delle spese della parte resistente; la quantificazione può tener conto del grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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