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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01524/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda nasce da un’istanza del pubblico ministero, proposta nell’interesse dell’imputato, per ottenere in sede esecutiva la riduzione di un sesto della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. in relazione a una sentenza di condanna già irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione ha applicato la riduzione solo alla porzione di pena riferita ai reati definiti con quella specifica sentenza, senza estenderla all’intera pena unica finale risultante dalla continuazione con altri giudicati precedenti. L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: secondo la tesi difensiva, per effetto della concezione unitaria del reato continuato e del riconoscimento del vincolo ex art. 671 c.p.p., la riduzione premiale avrebbe dovuto operare sull’intera pena unica complessivamente rideterminata, e non solo sulla quota relativa alla sentenza interessata. La difesa ha anche richiamato la funzione dell’istituto di disincentivare le impugnazioni, sostenendo che nella nozione di 'sentenza di condanna' dovesse comprendersi l’intera decisione di cognizione, incluse le determinazioni sulla pena derivanti dalla continuazione con altre sentenze.

La decisione

La Corte non entra nel merito della questione sulla corretta estensione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. e, dopo aver qualificato l’impugnazione, ritiene che il mezzo esperito non fosse il ricorso per cassazione ma l’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. Poiché il provvedimento del giudice dell’esecuzione doveva essere impugnato davanti allo stesso giudice che lo ha emesso, la Corte applica il principio di conservazione degli atti e riqualifica il ricorso come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per la decisione sull’opposizione. Non viene dichiarata inammissibilità, ma viene preclusa ogni valutazione di merito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis

    La riduzione premiale è oggetto di incidente di esecuzione; la Corte non decide sulla sua estensione al reato continuato, ma chiarisce il rito applicabile per la sua applicazione in executivis.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Il provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo alla riduzione di pena deve essere opposto davanti allo stesso giudice che lo ha emesso; il ricorso per cassazione va riqualificato come opposizione.

  • art. 676 c.p.p.

    La disciplina dell'esecuzione, come modificata, attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla riduzione ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., anche d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento irrevocabile.

  • art. 666 c.p.p.

    Il rito partecipato dell'udienza camerale non è ritenuto applicabile all'incidente di esecuzione relativo alla riduzione premiale; resta fermo il procedimento ex art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente la qualificazione dell'impugnazione secondo la sua effettiva natura, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.

  • art. 671 c.p.p.

    È richiamato dalla difesa per sostenere l'unitarietà del reato continuato ai fini della pena, ma la Corte non decide sul punto sostanziale.

  • art. 78, comma 1, n. 1, c.p.

    Richiamato nel provvedimento originario di cumulo e determinazione della pena.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato nel provvedimento originario quale base del vincolo della continuazione tra reati.

Massime di principio

  • In materia di riduzione premiale della pena in sede esecutiva ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., il rimedio ordinario avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza, non il ricorso diretto per cassazione.
  • Se l'impugnazione è proposta nella forma errata, il giudice deve applicare il principio di conservazione degli atti e riqualificare il gravame secondo la sua effettiva natura, quando ciò sia compatibile con il sistema delle impugnazioni.
  • L'intervento normativo che ha attribuito al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla riduzione ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. anche d'ufficio non trasforma il procedimento in un rito partecipato ex art. 666 c.p.p.; resta fermo il modulo di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.
  • Quando il ricorso per cassazione è riqualificato come opposizione, la Corte di cassazione non può esaminare il merito della censura, dovendo trasmettere gli atti al giudice competente per la decisione sull'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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