Sentenza del 22/09/2022 n. 27713 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza regionale che aveva accolto l'opposizione della cessionaria avverso tre cartelle di pagamento notificate nel 2012 (in qualità di cessionaria del ramo d'azienda). Le doglianze principali del ricorso principale (Equitalia) e del ricorso dell'Agenzia vertevano sulla presunta errata applicazione del beneficium excussionis (preventiva escussione del patrimonio del debitore principale) e sulla efficacia delle notifiche di cartella quando la cedente era estinta; la cooperativa resistene ha proposto anche ricorso incidentale sostenendo, tra l'altro, la decorrenza del termine di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 e l'inidoneità di notifiche eseguite nei confronti di una società estinta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) ritenuto applicabile il principio secondo cui la preventiva escussione del patrimonio dell'obbligato principale è condizione dell'azione esecutiva anche prima della notificazione della cartella al coobbligato; (ii) però ha stabilito che tale beneficium excussionis non opera se il debitore principale è certamente incapiente o è estinto: pertanto ha accolto il secondo motivo dei ricorsi di Equitalia e dell'Agenzia nella parte che censurava la continuazione del beneficio dopo l'estinzione della E.D.I. s.r.l.; (iii) ha altresì accolto, limitatamente, il ricorso incidentale della cooperativa per le cartelle relative agli anni 2003 e 2004 perché quelle notifiche furono eseguite quando la cedente era già cancellata dal registro delle imprese e quindi inidonee a evitare la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973; (iv) ha respinto gli altri profili di censura. La sentenza è stata cassata nei soli punti accolti e il procedimento rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
"il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza"
La notificazione della cartella a uno dei soggetti nei confronti dei quali si procede impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri coobbligati; tuttavia l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale non opera quando il debitore principale è effettivamente estinto o certamente incapiente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14 e art. 20 comma 2
Richiamato in tema di sanzioni e termini: se la notificazione è eseguita nei termini ad almeno uno dei condebitori solidali, il termine è prorogato (effetto conservativo esteso). Serve a sostenere che l'atto a uno vale anche per gli altri ai fini di conservazione del diritto dell'amministrazione.
Regola la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori della società in liquidazione; la Corte ha ribattuto che non può pretendersi che il creditore escuta preventivamente i patrimoni dei soci di una società già estinta per mantenere il beneficium excussionis.
Codice civile, artt. 1292 e 1294
Richiamati per spiegare la portata della solidarietà passiva: ciascuno dei condebitori può essere obbligato per la totalità; la solidarietà può sussistere anche con titoli di responsabilità diversi.
D.Lgs. 31 maggio 2014, n. 175, art. 28 comma 4
Consente la stabilizzazione degli atti dell'amministrazione anche dopo l'estinzione della società, ma la Corte ha escluso la sua applicazione ratione temporis ai casi in cui la notificazione sia stata eseguita a soggetto già cancellato e quindi inidonea a evitare la decadenza per gli anni 2003 e 2004.
Richiamato come confronto dottrinale: non è necessario fondarsi su art. 1310 per affermare l'effetto conservativo della notificazione della cartella ad uno dei condebitori; tale effetto discende direttamente dalla disciplina tributaria e dall'art. 25 DPR 602/1973.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite, n. 28709/2020; n. 14736/2021; altre pronunce citate)
Principi interpretativi affermati: preventiva escussione del debitore principale è condizione dell'azione esecutiva nei confronti del coobbligato; ma le sezioni unite hanno anche chiarito che se il debitore principale è estinto o certamente incapiente il beneficium excussionis non opera.
Massime di principio
- La cartella di pagamento notifica il ruolo e, se notificata tempestivamente a uno dei condebitori solidali, impedisce la decadenza anche rispetto agli altri coobbligati; l'agente può dunque validamente notificare all'uno per conservare il diritto di agire anche sugli altri.
- Il beneficium excussionis (obbligo di escutere prima il debitore principale) resta principio applicabile, ma cessa di avere efficacia quando sussista la certezza che il debitore principale è incapiente o è già estinto: in tal caso l'amministrazione può procedere direttamente nei confronti del coobbligato/cessionario.
- Le notifiche eseguite nei confronti di un soggetto già cancellato dal registro delle imprese sono inidonee a evitare la decadenza: se l'atto è stato notificato a un'entità inesistente, il termine decadenziale non è stato interrotto.
- Il coobbligato/cessionario può impugnare la cartella sia contestando l'esistenza o il contenuto del titolo (ruolo) sia contestando il proprio obbligo di responsabilità (fondamento contrattuale della cessione); la cartella deve indicare chiaramente l'estensione della pretesa in ragione della responsabilità solidale.
- Nelle valutazioni procedurali è necessario bilanciare la specialità dell'azione di riscossione (tutela pronta del credito pubblico) con il diritto di difesa del contribuente: la giurisprudenza richiede che gli atti notificati consentano la piena possibilità di difesa del coobbligato.
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