Cassazione Penale, Ordinanza n. 33978/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto per motivi non consentiti nel rito di patteggiamento in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con rito di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. Dal testo risulta che il ricorso era fondato sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., chiedendosi sostanzialmente una verifica del mancato proscioglimento per tale causa. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio di patteggiamento in appello, il controllo del giudice di secondo grado resta limitato ai motivi non rinunciati e non impone una motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità. Inoltre, la particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento di merito incompatibile con la natura del rito, sicché il motivo è stato ritenuto non consentito.
Norme richiamate
nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.
Il patteggiamento in appello limita l'oggetto della cognizione del giudice ai motivi non oggetto di rinuncia; l'accoglimento della richiesta non richiede motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove.
Nel rito richiamato, la Corte esclude che il giudice di appello debba motivare espressamente sul mancato proscioglimento per una delle cause ivi previste.
art. 131-bis cod. proc. pen.
La particolare tenuità del fatto non è deducibile con ricorso in cassazione in questo contesto, perché richiede un apprezzamento di merito incompatibile con la natura del rito.
art. 1, comma 56, l. n. 103 del 2017
art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
Ha reintrodotto il cd. patteggiamento in appello, nel quadro normativo applicato dalla Corte.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., una volta che l'imputato rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado esercita un controllo limitato ai motivi residui e non deve svolgere un'autonoma motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull'assenza di nullità assolute e inutilizzabilità.
- Il motivo di ricorso per cassazione che solleciti il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando l'istituto richiede un accertamento di merito incompatibile con il rito applicato e con il perimetro devolutivo dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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