Cassazione Penale, Sentenza n. 8916/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in sede di appello, aveva riformato in senso favorevole agli imputati solo la determinazione delle pene accessorie "fallimentari" rispetto alla sentenza di primo grado (GIP di Milano 14.12.2016) che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose in relazione al fallimento della Villa San Martino in liquidazione s.r.l. Hanno proposto un unico ricorso per cassazione con tre motivi principali: (1) violazione del divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto (art. 649 c.p.p.), sostenendo che fatti già giudicati in altro procedimento penale a Prato (patteggiamento per truffa allo Stato) coincidono con quelli oggetto del processo per bancarotta impropria; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato di bancarotta fraudolenta documentale, deducendo tra l'altro l'impossibilità di ricostruire la documentazione contabile per effetto di sequestri e incomplete restituzioni; (3) per la sola Garofoli, mancata valutazione dell'elemento soggettivo e della sua consapevolezza, contestando l'utilizzo di sentenze di patteggiamento altrui per inferire responsabilità. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto, mentre la difesa ha insistito per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure in gran parte reiterazioni delle stesse argomentazioni già discusse e motivatamente respinte in appello, prive della specificità richiesta per il sindacato di legittimità, nonché manifestamente infondate ove fondate su presunte identità di fatto con altri procedimenti. Ha confermato il principio secondo cui l'identità del fatto ai fini del "ne bis in idem" richiede corrispondenza nella triade condotta-nesso causale-evento, e ha condiviso la valutazione della Corte d'appello circa la distinzione tra le operazioni truffaldine (antecedenti) e l'evento fallimentare verificatosi successivamente. Sulla bancarotta fraudolenta documentale ha ritenuto congrua la motivazione che esclude l'alibi difensivo derivante dal sequestro parziale della documentazione. Per la posizione della Garofoli ha confermato l'applicabilità della responsabilità dell'amministratore di fatto. Dichiarati inammissibili i ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al divieto di doppio giudizio (ne bis in idem); la Corte afferma che per l'identità del fatto è necessaria corrispondenza nella triade condotta-nesso causale-evento, non la sola identità della condotta
art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (legge fallimentare)
art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267
Norma su bancarotta impropria per operazioni dolose; la Corte sottolinea che il nesso causale tra operazioni dolose e fallimento non viene negato dalla preesistenza di dissesto e che il meccanismo di frode fiscale può integrare questo reato quando contribuisca al fallimento
Richiamato in tema di responsabilità dell'amministratore di fatto: costui è soggetto ai medesimi doveri dell'amministratore di diritto e può rispondere penalmente per la mancata tenuta o sottrazione delle scritture contabili se sussiste consapevolezza del fatto
Previsione sulla acquisizione di sentenze definitive di altro procedimento: la sentenza irrevocabile può essere utilizzata non solo per provare la condanna o assoluzione ma anche per i fatti accertati, pur restando ferma l'autonomia del giudice che deve valutare il contenuto unitamente agli altri elementi probatori
art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.
art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.
Riferito alla nozione di inconciliabilità tra giudicati: l'incompatibilità va valutata rispetto ai fatti storici accertati, non a divergenze valutative sul medesimo nucleo di fatti
Norme sul patteggiamento; la Corte richiama che la sentenza di patteggiamento ha effetti, ma non impedisce autonomo e differenziato accertamento in altro procedimento quando i fatti non sono coincidenti
Norma che disciplina le spese nei giudizi di legittimità: i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda per l'inammissibilità manifesta del ricorso
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla modalità di trattazione delle udienze in Cassazione in epoca emergenziale: la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale è stata ammessa in base a tale disposizione
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede identità della triade condotta-nesso causale-evento; la mera sovrapposizione di condotte o il riferimento a effetti economici analoghi non è di per sé sufficiente a configurare identità del fatto
- Le sentenze irrevocabili pronunciate in altri procedimenti possono essere utilizzate come prova (art. 238-bis c.p.p.), ma non vincolano automaticamente il giudice del diverso procedimento: il giudice valutatore mantiene autonomia e deve integrare tali elementi con il complesso probatorio
- In tema di reati fallimentari, la responsabilità dell'amministratore di fatto è generalmente equiparata a quella dell'amministratore di diritto quando sussista la consapevolezza e il potere di incidere sulla gestione; la mancanza di documenti per effetto di sequestri non esclude automaticamente la responsabilità se altre evidenze consentono la ricostruzione del fatto
- La cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che non contenga censure specifiche e nuove rispetto a quelle già nel merito, oppure che si limiti a reiterare argomentazioni già valutate e respinte in appello
- Per ottenere l'ammissione del controllo di legittimità è necessario specificare i profili di diritto e i fatti decisivi che si ritengono trascurati: censure generiche o riferimenti a documenti di altri procedimenti senza precisa indicazione della loro incidenza sono insufficienti
- Nel giudizio di legittimità, la distinzione tra reati aventi diverso elemento evento (es. truffa allo Stato vs. bancarotta impropria) può giustificare processi separati anche se le condotte materiali sono correlate nel tempo
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per le spese e ammende a carico del ricorrente quando il ricorso sia manifestamente infondato o colpevolmente inammissibile (art. 616 c.p.p.)
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