Cassazione Penale, Ordinanza n. 03649/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per tentato furto aggravato e danneggiamento, unificati dal vincolo della continuazione. Con il solo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede. La doglianza era ritenuta inammissibile perché generica, priva di specifiche ragioni di diritto e di fatto, e perché mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito, chiedendo di esaminare il verbale della denuncia presentata dal direttore del negozio.
Norme richiamate
La circostanza aggravante del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede viene richiamata come aggravante contestata e oggetto del motivo di ricorso; la Corte ne dà per consolidata l'esegesi, ritenendo inammissibili le censure che la contestano in modo generico o mediante rivalutazione del fatto.
Il tentato furto aggravato presuppone il reato di furto come fatto base; il testo richiama la qualificazione del fatto come tentato furto aggravato senza soffermarsi su ulteriori profili normativi.
Il danneggiamento è indicato come uno dei reati per cui vi è stata conferma della responsabilità penale e condanna in continuazione.
È richiamato il vincolo della continuazione tra i reati contestati ai fini del trattamento sanzionatorio.
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura il riconoscimento di una circostanza aggravante deve essere specifico, fondato su puntuali ragioni di diritto e di fatto; censure generiche sono inammissibili.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o del contenuto degli atti di causa, quando la doglianza si risolva nella richiesta di diversa lettura della prova.
- La contestazione dell'aggravante relativa a cose esposte alla pubblica fede non può essere utilmente proposta con mere allegazioni fattuali prive di adeguato sviluppo giuridico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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