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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17134/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari (Sez. distaccata di Sassari) che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado: il difensore deduce la violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in relazione all'art. 7 CEDU, sostenendo che l'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. (entrato in vigore dopo il rinvio a giudizio) è stato applicato in modo retroattivo, incidendo sulla possibilità di patteggiamento. In particolare il ricorrente lamenta che la norma processuale, intervenuta dopo il fatto e dopo il "trattenimento in giudizio", avrebbe modificato i presupposti sostanziali del reato (anche con riferimento alla diversa pena minima edittale prevista dall'art. 314 cod. pen.), rendendo illegittimo il rigetto dell'istanza di applicazione della pena per incompatibilità temporale della disposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico che riproduceva le deduzioni già svolte in appello senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di patteggiamento, poiché l'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. (entrato in vigore durante il giudizio di primo grado) introduce un requisito di ammissibilità del rito speciale (la completa restituzione del profitto del reato) di natura processuale e quindi applicabile alle richieste formulate dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dalla data del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile I.N.A.I.L., liquidate in complessivi euro 3.500 oltre accessori. In precedenza, la Corte d'appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i fatti ascritti al capo A anteriori al 6 gennaio 2008 e aveva rideterminato la pena in quattro anni e sei mesi di reclusione; tale statuizione non è stata efficacemente impugnata in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Invocato dal ricorrente ma non ritenuto violato; il ricorso non ha dimostrato che l'applicazione della norma processuale abbia inciso sulla garanzia invocata.

  • art. 7 CEDU

    Riferimento al principio di legalità e non retroattività delle norme penali; la Corte ha valutato che la questione attiene invece alla retroattività di una norma processuale, non sostanziale.

  • art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Qualificata dalla Corte come norma di natura processuale che introduce un requisito di ammissibilità del patteggiamento per specifici delitti contro la Pubblica Amministrazione (es.: obbligo di restituzione integrale del profitto). Essendo requisito di ammissibilità del rito, la norma è applicabile alle richieste di patteggiamento presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se i fatti sono anteriori.

  • art. 314 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla diversa pena minima edittale al tempo del fatto; la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo rispetto alla natura processuale della norma di ammissibilità del patteggiamento.

  • Sez. 6, n. 25257 del 22/03/2018 (Perfetti, Rv. 273656)

    Giurisprudenza citata per affermare che l'art. 444, comma 1-ter, ha natura esclusivamente processuale e presidia l'ammissibilità del rito speciale.

  • Sez. 6, n. 9990 del 25/01/2017 (Mirelli, Rv. 269645)

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio che requisiti di ammissibilità introdotti successivamente sono rilevanti per le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della norma.

  • Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità o colpa nella proposizione del ricorso e alla possibilità di condanna alla cassa delle ammende.

  • art. 154, comma ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale di esecuzione degli adempimenti conseguenti alla decisione, rimessa agli uffici di cancelleria.

Massime di principio

  • Le norme processuali che introducono requisiti di ammissibilità per riti speciali (es. patteggiamento) sono, in assenza di diversa indicazione, di natura processuale e possono essere applicate alle richieste presentate dopo la loro entrata in vigore, anche se i fatti sono anteriori.
  • La distinzione fra norma sostanziale e norma processuale è decisiva: una disposizione che incide solo sull'ammissibilità di un rimedio/processo non costituisce di per sé una modifica sostanziale che violi il divieto di retroattività delle norme penali più sfavorevoli.
  • Per ottenere l'ammissione al patteggiamento è necessario rispettare i requisiti di legge (ad es. la completa restituzione del profitto del reato quando previsto); l'omissione di tali condizioni legittime può giustificare il rigetto dell'istanza anche se la norma è entrata in corso di causa.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata; motivi generici o mera ripetizione di doglianze già svolte in grado precedente possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la corte d'appello dichiara estinta per prescrizione parte della condotta, tale statuizione sostanziale non è automatica oggetto di annullamento in cassazione se il ricorrente non articola censure sufficienti e mirate.

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