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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25031/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo per omessa pronuncia e ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (curatore)

La controversia

La curatela di un fallimento impugnava avvisi di rettifica IVA e sanzioni per gli anni d'imposta 1993 e 1994, emessi sulla base delle relazioni ex art. 33 legge fallimentare redatte dal curatore e fondati su contestazioni di omessa fatturazione di operazioni imponibili e di fatturazione di operazioni inesistenti. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la rettifica ex art. 54 d.P.R. n. 633/1972, valorizzando plurimi elementi istruttori, la documentazione esaminata dalla Guardia di finanza, la relazione del curatore e una comparazione effettuata con l'ausilio di giornalisti. In cassazione la curatela deduceva: 1) violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che dalla sola relazione del curatore non potessero desumersi i presupposti per la rettifica IVA; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che non risultava mai corrisposto alcun corrispettivo maggiore né emesse fatture per importi inferiori, poiché gli importi indicati in sentenza derivavano solo da una supposta differenza tra costi di prestazioni di anni diversi; 3) omessa pronuncia sulle censure relative alle fatture concernenti operazioni asseritamente inesistenti e all'indebita detrazione IVA. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: il giudice di rinvio aveva svolto un accertamento di fatto sufficiente a sorreggere la rettifica, non sindacabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata si era pronunciata solo sul profilo dell'omessa fatturazione, senza decidere sulla distinta questione delle indebite detrazioni per operazioni inesistenti, benché devoluta al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione del curatore al giudice delegato costituiva uno degli elementi posti a base degli avvisi di rettifica.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte richiama la norma quale base della rettifica della dichiarazione IVA quando l'accertamento sia sorretto da plurimi elementi istruttori.

  • art. 6 d.P.R. n. 633/1972

    La censura di violazione della norma è stata respinta perché la valutazione del giudice di merito non era fondata sulla sola relazione del curatore, ma su un complesso di elementi fattuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per il motivo di violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o infondata nei termini in cui mirava a rivalutare il fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È la norma richiamata per il motivo di omessa pronuncia, accolto dalla Corte.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio quando il giudice di merito abbia motivato su un accertamento fattuale coerente e sufficiente.
  • La rettifica IVA può essere sorretta da una pluralità di elementi istruttori e documentali; non è necessario che il giudice di merito fondi la decisione su un unico dato, purché l'accertamento risulti complessivamente motivato.
  • Costituisce vizio di omessa pronuncia la mancata decisione su un capo di domanda o su una distinta questione devoluta al giudice, anche se la sentenza si sia pronunciata solo su un diverso profilo della controversia.
  • Quando una sentenza affronta solo una parte autonoma del devolutum e tralascia un'altra questione decisiva, la cassazione interviene nei limiti del capo non esaminato, con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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