Cassazione Penale, Ordinanza n. 06622/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, riducendo la pena in mitius, aveva confermato nel resto la condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 494 c.p. L'unico motivo deduce vizio di motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse eccessiva per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la doglianza è manifestamente infondata e sostanzialmente di merito, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile nei giudizi di merito.
È richiamato come parametro di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della determinazione della pena.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nell'inammissibilità.
Massime di principio
- La censura sulla misura della pena è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa valutazione di elementi di fatto rispetto a quella logicamente e congruamente svolta dal giudice di merito.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è legittima se il giudice dà conto, anche sinteticamente, degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. e spiega perché taluni fattori siano prevalenti nella scelta della pena.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è di per sé sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è adeguata e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06566/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06567/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →