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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08471/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui era stata ritenuta applicabile la recidiva reiterata e specifica. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze, resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, deducendo l'erronea mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica. La censura era diretta a contestare la conferma della recidiva applicata dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico e, comunque, manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva valorizzato, da un lato, la presenza di quattro condanne irrevocabili già al momento della sentenza di primo grado, riferite sia a reati analoghi a quello oggetto del giudizio sia ad altri reati indicativi di maggiore pericolosità; dall'altro, la commissione successiva di ulteriori numerosi reati, soprattutto furti e rapine, escludendo che il fatto contestato potesse essere considerato una mera ricaduta occasionale.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata e specifica può essere confermata quando il giudice di merito motiva in modo non illogico sulla maggiore pericolosità dell'imputato, valorizzando precedenti condanne per reati analoghi e ulteriori condotte delittuose successive ai fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura proposta in cassazione sulla recidiva deve essere specifica: una doglianza generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • La conferma della recidiva è legittima quando il giudice di merito richiama plurimi precedenti penali irrevocabili, specie se relativi a reati della stessa indole o comunque indicativi di una accresciuta pericolosità.
  • La valutazione sulla sussistenza della recidiva, se sorretta da motivazione non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • La commissione di ulteriori reati successivamente ai fatti oggetto del processo può essere valorizzata per escludere che il reato in contestazione sia una ricaduta occasionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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