Cassazione Civile, Ordinanza n. 22247/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dal Comune per la Tasi relativa all’anno 2015 nei confronti di una società di gestione del risparmio per azioni. Dopo il rigetto dell’appello davanti alla CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; il Comune ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi depositato istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, precisando che la ricorrente aveva pagato integralmente la pretesa tributaria e le spese dei precedenti gradi e rinunciato all’impugnazione. La richiesta è stata sottoscritta dai difensori muniti di specifico potere e accettata dal controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che l’istanza congiunta era rituale perché proposta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dai difensori muniti di procura specifica. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del presente giudizio. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, affermando che tale previsione non opera nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità e insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso è rituale se proposta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dai difensori muniti di specifico potere conferito con procura ad litem; in tali condizioni produce effetti processuali validi.
La rinuncia rituale al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo applicabile dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale ricettizio: non richiede l’accettazione della controparte per essere efficace, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con il visto, altrimenti può rilevare come indice di sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione.
- Quando la rinuncia è ritualmente perfezionata prima dell’adunanza camerale, il processo di cassazione si estingue ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
- La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del contrasto processuale.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare le spese del giudizio se ciò risulta dalla regolazione concordata o dalla statuizione adottata nel provvedimento.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione è eccezionale e non è estensibile analogicamente ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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