Ordinanza n. 1742/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1. Del giudizio di “non idoneità” conseguito dalla ricorrente al colloquio del 22.01.2026, come comunicato con nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania prot. n. m_dg.DAPPR11.16/03/2026.0018897.U; 2. Del “Verbale Colloquio Selezione” relativo alla seduta del 22.01.2026, nella parte in cui la Commissione Giudicatrice ha dichiarato la Dott.ssa Corvino “non idonea” senza alcuna motivazione, né indicazione delle domande poste, delle risposte fornite, dei criteri applicati o del punteggio attribuito; 3. Del Decreto n. 136 del 25 marzo 2026, con cui il Provveditorato Regionale della Campania ha approvato le Graduatorie Definitive Rettificate per i Distretti di Corte d'Appello di Napoli e Salerno, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra gli idonei, nonché Decreto n. 122 del 16 marzo 2026 con cui il Provveditorato Regionale della Campania di approvare in ogni loro parte i verbali e gli atti redatti dalla Commissione Giudicatrice nominata per l'espletamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla costituzione dell'elenco degli Esperti Psicologi e Criminologi (ex art. 80 O.P.) per il quadriennio 2026-2029, nonché Allegato A del Decreto n. 136 del 25.03.2026_Graduatoria Definitiva Rettificata Esperti Psicologi Criminologi - Distretto di Corte d'Appello di Napoli; 4. Della Nota di riscontro all’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui si afferma che “la scheda individuale … in assenza di idoneità al colloquio, non è stata redatta” e si nega l’accesso ai verbali di predeterminazione dei criteri; 5. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra, il Decreto n. 168 del 18.06.2025 (Bando di selezione) e il Decreto n. 185 del 02.07.2025 (Rettifica Bando).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al colloquio della selezione per l'elenco degli esperti psicologi e criminologi ex art. 80 O.P., atti della commissione, graduatoria definitiva rettificata e diniego parziale di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito al colloquio del 22 gennaio 2026, il verbale della seduta, i decreti di approvazione degli atti e della graduatoria definitiva rettificata, nonché la nota di riscontro all'istanza di accesso. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità della dichiarazione di non idoneità per assenza di motivazione e per mancata indicazione delle domande poste, delle risposte fornite, dei criteri applicati e del punteggio attribuito. Ha inoltre contestato il diniego di accesso ai verbali di predeterminazione dei criteri e l'affermazione dell'amministrazione secondo cui, in assenza di idoneità, non sarebbe stata redatta una scheda individuale. La domanda cautelare è stata motivata dal pregiudizio professionale e curriculare derivante dall'esclusione dall'elenco per l'intero quadriennio 2026-2029 e dalla conseguente impossibilità di ottenere incarichi di consulenza presso gli istituti penitenziari del distretto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva. Ha osservato che le questioni dedotte richiedono l'approfondimento proprio nella sede di merito. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso al 10 giugno 2027. Quanto all'impugnazione del diniego parziale di accesso agli atti, ha disposto la previa trattazione in camera di consiglio il 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione dell'udienza di merito, senza concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Costituisce il riferimento normativo della selezione per la costituzione dell'elenco degli esperti psicologi e criminologi destinati agli istituti penitenziari.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza di merito e le questioni controverse richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non concedere la sospensione degli atti impugnati e disporre la sollecita trattazione della causa nel merito.
- La contestazione del diniego di accesso agli atti può essere trattata separatamente e previamente in camera di consiglio rispetto alla domanda di annullamento degli atti della selezione, quando la questione ostensiva presenta un'autonoma esigenza di decisione anticipata.
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