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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41275/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, confermando implicitamente la decisione di merito che aveva ravvisato il delitto di rapina e non quello di furto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 628 c.p. e chiedendo la riqualificazione del fatto da rapina a furto. Secondo il ricorrente, la condotta accertata non integrava gli estremi della rapina. La Corte di cassazione ha però rilevato che, sulla base della ricostruzione fattuale non contestata, la Corte territoriale aveva correttamente qualificato il fatto come rapina, poiché la sottrazione della cosa mobile era avvenuta alla presenza del possessore subito dopo che questi aveva subito percosse, situazione nella quale la minaccia è insita nella stessa sopraffazione già posta in essere.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La norma sulla rapina è applicabile quando la sottrazione avvenga alla presenza del possessore subito dopo percosse o altra sopraffazione, senza necessità di una ulteriore condotta intimidatoria distinta rispetto all'azione di apprensione del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rapina può configurarsi anche quando la sottrazione della cosa mobile avvenga immediatamente dopo percosse inflitte al possessore, poiché la minaccia può essere desunta in re ipsa dalla complessiva condotta di sopraffazione.
  • Ai fini della rapina non è necessaria una specifica e ulteriore azione intimidatoria collegata in modo autonomo all'impossessamento del bene, se l'azione violenta precedente ha già neutralizzato la capacità di opposizione del soggetto passivo.
  • Se il motivo di ricorso si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto ma è smentito dalla ricostruzione fattuale già accertata e non contestata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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