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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03525/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio per il pagamento di un compenso professionale, nel quale la controparte era stata condannata a corrispondere la somma di euro 26.000. La sentenza di merito aveva ritenuto valida la notificazione della citazione introduttiva eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso un determinato civico, individuato come residenza effettiva del destinatario. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, sostanzialmente tutti diretti a contestare tale accertamento: ha sostenuto che la sua effettiva residenza fosse in un diverso civico, che il difensore della controparte ne fosse a conoscenza o comunque avrebbe dovuto accertarlo con diligenza, che la notificazione fosse stata eseguita in modo irregolare perché gli atti e le raccomandate avevano indicato due civici diversi, e che il giudice di merito avesse omesso di valutare documenti e circostanze decisive (planimetria, atto di divisione, revoca del mandato con elezione di domicilio, notifiche precedenti). Ha inoltre denunciato violazioni delle norme sulle notificazioni e sul processo civile, lamentando che la citazione non fosse pervenuta nella sua sfera di conoscibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi, affermando che la notificazione ex art. 140 c.p.c. è validamente eseguita nel luogo di residenza effettiva del destinatario, presunta coincidente con quella risultante dai registri anagrafici, e che l’individuazione del luogo di destinazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se adeguatamente motivato. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivatamente individuato la residenza nel civico indicato come destinatario della notifica, valorizzando certificazione anagrafica, corrispondenza e atti giudiziali precedenti, nonché il compimento da parte dell’ufficiale giudiziario di tutte le formalità di legge. Gli elementi contrari prodotti dal ricorrente sono stati ritenuti insufficienti o irrilevanti, e non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione è valida se eseguita nel luogo di residenza effettiva del destinatario; la residenza anagrafica ha valore presuntivo e l’accertamento del luogo di destinazione, se motivato, è riservato al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma non ritenuta effettivamente infringed alla luce della corretta valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito; non emerge una violazione idonea a sovvertire l’accertamento compiuto.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione non è stato ravvisato, poiché la sentenza di merito ha esaminato partitamente le risultanze di causa e ha fornito una motivazione adeguata.

  • art. 232 c.p.c.

    Norma invocata nel ricorso, ma non decisiva ai fini dell’accoglimento.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamata tra le norme asseritamente violate in relazione alla notificazione, senza rilievo decisivo nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione perché la notifica è stata ritenuta valida.

  • art. 111 Cost.

    Invocato con riferimento al giusto processo e alla motivazione, ma la Corte ha reputato sufficiente e logicamente coerente la motivazione del giudice di merito.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazioni, senza incidenza decisiva.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazioni, senza incidenza decisiva.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazioni, senza incidenza decisiva.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazioni, senza incidenza decisiva.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazioni, senza incidenza decisiva.

  • art. 292, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non rilevante ai fini della cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.

  • L. 8 febbraio 1982 n. 89

    Richiamata nel terzo motivo come fonte relativa ai termini/discipline di notificazione, senza che ciò conducesse all’accoglimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in connessione con l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il luogo di recapito va individuato nella residenza effettiva del destinatario, presunta coincidente con quella anagrafica, salvo prova contraria.
  • Se la notifica è effettuata nel luogo risultante dagli atti come residenza del destinatario e l’ufficiale giudiziario compie tutte le formalità prescritte, la relata assiste con pubblica fede quanto all’esecuzione degli adempimenti, superabile solo nei limiti consentiti dall’ordinamento.
  • Chi contesta la validità della notificazione deve offrire prova idonea a dimostrare che la residenza effettiva era diversa da quella presunta o accertata; la mera esistenza di documenti contrastanti o di civici distinti non basta, senza la dimostrazione positiva del diverso luogo di residenza.
  • L’accertamento del luogo di destinazione della notificazione, se sorretto da motivazione congrua e non illogica, appartiene al giudice di merito e non può essere rivisto in cassazione come nuovo apprezzamento del fatto.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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