Sentenza n. 410/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, - del provvedimento n. -OMISSIS-del 19 novembre 2025, con cui la Prefettura di Chieti ha disposto il diniego di accesso alla documentazione amministrativa richiesta dal ricorrente con nota dell’11 novembre 2025 e per il contestuale accertamento del diritto dell’ingegner -OMISSIS- di accedere agli atti richiesti consistenti in tutti gli atti ed i documenti inerenti la istanza di “sostituzione aggiuntiva del Titolare delle Licenze di P.S.” e quella di “volturazione del Direttore Tecnico”, presentate alla Prefettura da parte della società -OMISSIS- (ex datore di lavoro del ricorrente), rispettivamente in data 20 maggio 2022 ed in data 16 maggio 2024, con conseguente ordine alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alle istanze di sostituzione aggiuntiva del titolare di licenze di pubblica sicurezza e di volturazione del direttore tecnico
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 19 novembre 2025 con cui la Prefettura di Chieti aveva negato l'accesso agli atti relativi a due istanze presentate dalla sua ex datrice di lavoro: la prima, del 20 maggio 2022, diretta alla nomina del ricorrente quale sostituto aggiuntivo del titolare di alcune licenze di pubblica sicurezza; la seconda, del 16 maggio 2024, diretta alla volturazione della direzione tecnica di una licenza in suo favore. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., nonché la violazione degli artt. 3 e 25, comma 3, della l. 241/1990 e dell'art. 9 d.P.R. 184/2006, lamentando il difetto assoluto di motivazione, l'inadeguatezza del richiamo alla normativa ministeriale e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. In particolare, ha sostenuto che il diniego non consentisse di verificare l'effettiva riconducibilità dei documenti alle categorie sottratte all'accesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. La Prefettura ha documentato che il ricorrente aveva già presentato, il 23 marzo 2023, una precedente istanza di accesso relativa al diniego opposto alla richiesta del 20 maggio 2022 e che tale istanza era stata respinta il 30 marzo 2023 per riserbo d'ufficio; il precedente diniego non era stato impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che la ricostruzione del ricorrente era incompleta, poiché la precedente istanza di accesso del 23 marzo 2023 dimostrava che egli era già a conoscenza del diniego opposto dalla Prefettura alla richiesta del 20 maggio 2022. La relativa nota del 30 marzo 2023, rimasta inoppugnata, aveva escluso l'accesso perché gli atti erano coperti da riserbo d'ufficio. Il Collegio ha quindi ritenuto che la nuova istanza dell'11 novembre 2025, non contenendo fatti nuovi né una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante e omettendo persino di menzionare il precedente diniego, non potesse fondare la reiterazione della domanda; tale rilievo è stato ritenuto sufficiente per respingere il ricorso. Esaminando comunque i motivi di merito, il TAR li ha ritenuti infondati: il diniego del 19 novembre 2025 richiamava l'art. 3 del d.m. Interno 16 marzo 2022, relativo alle categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per esigenze di prevenzione e repressione della criminalità. Secondo il Collegio, tale motivazione sintetica era sufficiente, poiché indicava le ragioni ostative senza disvelare ulteriori elementi suscettibili di compromettere indagini in corso, poi menzionate dall'Amministrazione nella memoria difensiva. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina generale dell'accesso documentale, invocata dal ricorrente; la domanda reiterata non può essere riproposta senza fatti nuovi o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante.
Costituisce la base normativa per la sottrazione all'accesso di documenti coperti da esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, secondo le disposizioni ministeriali attuative.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del diniego di accesso e alla sua impugnazione.
art. 3 d.m. Interno 16 marzo 2022
Individua categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica o ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; il richiamo a tale disposizione è stato ritenuto sufficiente a motivare sinteticamente il diniego.
Richiamato dal ricorrente quale disposizione violata in materia di procedimento di accesso.
Richiamati nell'istanza amministrativa relativa alla volturazione della direzione tecnica della licenza di stabilimento; non costituiscono la ratio decisiva della sentenza.
Massime di principio
- La reiterazione di una domanda di accesso documentale già respinta è ammissibile soltanto quando siano intervenuti o siano dedotti fatti nuovi, anche non sopravvenuti, oppure una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante all'accesso. In mancanza, il successivo diniego ha carattere meramente confermativo e non può utilmente essere impugnato.
- La mancata impugnazione del primo diniego di accesso impedisce la reiterazione della medesima domanda e l'impugnazione di un successivo diniego meramente confermativo, quando non risultino fatti nuovi o una diversa configurazione dell'interesse all'accesso.
- È sufficiente, ai fini della motivazione di un diniego di accesso fondato su esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, un richiamo sintetico alla specifica categoria di esclusione prevista dalla disciplina ministeriale, quando l'esplicitazione di ulteriori elementi possa compromettere indagini in corso.
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