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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32997/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 22 aprile 2025, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona applicava all'imputato la pena concordata di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa, da aggiungersi per continuazione alla pena inflitta con una precedente sentenza definitiva del 2007, relativa a una rapina continuata aggravata in concorso. L'imputato proponeva ricorso per cassazione mediante il difensore con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 99 e 157 c.p. in relazione alla quantificazione della pena. In particolare, sosteneva che il giudice non avesse considerato correttamente il dispositivo della precedente sentenza riguardante i reati unificati per continuazione e che l'aumento riferibile alla recidiva eccedesse il cumulo delle condanne per le quali la recidiva era stata contestata. Deduceva inoltre l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte rilevava che, nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso è ammesso soltanto per motivi attinenti alla formazione del consenso, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo sulla quantificazione della pena non rientrava nei motivi consentiti; era inoltre generico e manifestamente infondato, poiché non spiegava per quale ragione il giudice non avrebbe considerato il precedente dispositivo e muoveva dal presupposto inesatto dell'applicazione di un aumento per recidiva, mentre la recidiva e le altre aggravanti erano state ritenute equivalenti alle attenuanti generiche. Anche la doglianza sulla prescrizione era manifestamente infondata, poiché riguardava una rapina aggravata commessa il 18 agosto 2005, punita con pena detentiva massima di venti anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo sulla quantificazione della pena non consentito nel giudizio relativo a una sentenza di applicazione della pena su richiesta, oltre che generico e manifestamente infondato. Ha escluso l'applicazione di un aumento per recidiva, precisando che la recidiva e le altre aggravanti erano state bilanciate con le attenuanti generiche. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la deduzione di prescrizione in ragione della pena massima prevista per la rapina aggravata contestata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è soggetta ai limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi concernenti la espressione della volontà dell'imputato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per le categorie di motivi indicate dalla norma; la mera contestazione della quantificazione della pena non vi rientra, salvo che si deduca l'illegalità della pena.

  • art. 99 c.p.

    La doglianza relativa alla recidiva è stata ritenuta infondata, poiché non era stato applicato alcun aumento per recidiva, essendo la recidiva stata dichiarata equivalente alle attenuanti generiche insieme alle altre aggravanti.

  • art. 157 c.p.

    La deduzione di prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata in relazione alla rapina aggravata, per la quale la pena massima indicata dalla Corte è di venti anni di reclusione.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una situazione non colpevole nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 628 c.p.

    La rapina aggravata, commessa il 18 agosto 2005, è stata considerata dalla Corte con riferimento alla pena massima detentiva di venti anni ai fini della valutazione della prescrizione.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi concernenti la formazione della volontà dell'imputato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; una censura riferita alla mera quantificazione della pena, se non prospetta una pena illegale, è inammissibile.
  • La doglianza sulla quantificazione della pena deve indicare specificamente l'errore attribuito al giudice e confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata; è inammissibile o manifestamente infondata la censura generica che non spieghi in che modo il giudice avrebbe omesso di considerare gli elementi rilevanti.
  • Non sussiste un aumento per recidiva quando la recidiva, unitamente alle altre aggravanti, sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche: in tal caso non può essere contestato un autonomo incremento sanzionatorio per la recidiva.
  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, avuto riguardo alla pena massima prevista per il reato aggravato contestato, il termine prescrizionale non risulta maturato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di una causa non imputabile al ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaRiti alternativiImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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