Cassazione Civile, Ordinanza n. 04102/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare relativo a un immobile acquistato dalla concedente e concesso in locazione finanziaria a una prima utilizzatrice, poi subentrata alla ricorrente. A seguito del mancato pagamento di plurimi canoni, la concedente aveva dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa e aveva chiesto il rilascio del bene, l’indennità di occupazione fino alla restituzione e il risarcimento dei danni per la mancata ulteriore commercializzazione dell’immobile. La società subentrata e la venditrice originaria del bene avevano sostenuto che una parte delle somme versate fosse servita come primo canone e un’ulteriore parte come garanzia dell’operazione, allegando anche che l’assetto negoziale fosse riconducibile a un lease-back e che vi fossero profili di illegittimità, inclusa la dedotta usurarietà degli interessi. In primo grado la domanda della concedente era stata accolta e il tribunale aveva ritenuto non provate le deduzioni difensive sulla diversa destinazione delle somme e sulle garanzie prestate, nonché legittima la clausola invocata dalla locatrice. In appello la ricorrente aveva insistito su tali profili e sulla necessità di ammettere prove orali, esibizioni documentali e consulenza tecnica contabile; la Corte territoriale aveva però confermato la decisione, rilevando la mancata specifica riproposizione delle istanze istruttorie, l’inconcludenza dei documenti prodotti, la natura esplorativa della consulenza richiesta, l’assenza di prova dei versamenti e delle garanzie dedotte, nonché l’inapplicabilità della riduzione della penale in difetto di allegazioni e prova sul valore del bene al momento della restituzione. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha articolato sei motivi: violazione delle norme processuali per il rigetto delle prove non reiterate in conclusioni; violazione delle regole sulla consulenza e sulla valutazione dei documenti; violazione delle norme civilistiche su risoluzione, exceptio inadimpleti, forma dei pagamenti, pegno e divieto di patto commissorio, oltre alla dedotta rilevabilità officiosa di nullità per lease-back e usura; violazione dell’art. 1526 c.c. per il mancato ridimensionamento della clausola penale nel leasing traslativo; e conseguenti censure sulle spese e sul contributo unificato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i primi tre motivi in parte infondati e in parte inammissibili per difetto di specificità e perché miravano a una rivalutazione del merito; ha confermato che le istanze istruttorie non specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si intendono rinunciate, che la consulenza contabile non può essere utilizzata in funzione meramente esplorativa e che la rilevabilità officiosa di nullità o usura richiede specifiche risultanze fattuali già introdotte in causa. Ha poi ritenuto infondato o inammissibile anche il motivo sulla clausola penale nel leasing, richiamando il principio secondo cui il riequilibrio ex art. 1526 c.c. presuppone la restituzione del bene e richiede allegazione e prova specifica della pretesa eccessività della penale e del valore del bene; gli ultimi due motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla pretesa mancata ammissione delle prove, alla consulenza tecnica contabile, alla dedotta prova dei versamenti e delle garanzie, nonché alla lamentata illegittimità della clausola penale nel leasing. Ha escluso che, nel caso concreto, fossero ravvisabili nullità o profili di usura rilevabili d’ufficio sulla base di allegazioni generiche o non supportate da specifiche risultanze fattuali. Ha inoltre confermato che, in difetto di specifica riproposizione delle istanze istruttorie, queste si considerano rinunciate. Le censure sulle spese e sul contributo unificato sono state assorbite dal rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La clausola risolutiva espressa era stata invocata dalla concedente per la risoluzione del leasing in presenza di plurimi canoni non pagati.
La disciplina della vendita con riserva di proprietà è stata richiamata in via analogica per il leasing traslativo; il riequilibrio contrattuale e l’eventuale riduzione della penale presuppongono la restituzione del bene e una specifica allegazione e prova dell’eccessività della clausola.
La Corte territoriale ha richiamato il criterio dell’indennità dovuta per il ritardato rilascio, come danno effettivamente subito dal concedente fino alla restituzione del bene.
Le istanze istruttorie e i documenti dovevano essere tempestivamente e specificamente dedotti nei termini processuali previsti; la mancata riproposizione comporta rinuncia tacita.
La precisazione delle conclusioni deve essere specifica; il semplice richiamo agli atti precedenti non basta a mantenere vive le richieste istruttorie non accolte.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla gestione delle richieste istruttorie.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla fase decisoria e alle richieste istruttorie.
Le richieste istruttorie non riproposte tempestivamente sono precluse in appello e si considerano rinunciate.
Richiamato nel quadro delle censure processuali, senza autonoma decisività nella motivazione finale.
Il ricorso invocava la violazione del principio di disponibilità delle prove e della valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato per contestare il mancato ricorso a consulenza tecnica; la Corte ha escluso che la consulenza possa essere usata in modo esplorativo.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta mancata considerazione dei documenti.
La mancata riproposizione delle istanze non accolte comporta rinuncia tacita, con conseguente preclusione in appello.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate in relazione alla prova dei pagamenti e delle pattuizioni.
Richiamato con riferimento alle dedotte invalidità del meccanismo di garanzia e al supposto patto commissorio.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’eccezione di inadempimento in relazione alla pretesa contestazione dei canoni.
art. 24 Cost.
La Corte ha escluso che l’interpretazione delle preclusioni istruttorie leda il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La Corte ha escluso che la disciplina delle preclusioni e della riproposizione delle istanze violi il giusto processo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
L’interpretazione delle norme processuali sulle preclusioni non contrasta con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Le preclusioni processuali sono state ritenute compatibili con il regime di limitazione dei diritti fondamentali, in quanto funzionali al contraddittorio e alla chiarezza del thema decidendum.
art. 2 Trattato di Lisbona
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha escluso contrasto con tale fonte.
art. 6 Trattato di Lisbona
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha escluso contrasto con tale fonte.
Il ricorso si colloca sul terreno dell’onere della prova: chi allega pagamenti, garanzie e pattuizioni diverse da quelle documentate deve provarle.
In presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti applicabili ratione temporis.
Massime di principio
- Le richieste istruttorie rigettate in primo grado devono essere specificamente reiterate al momento della precisazione delle conclusioni; il mero rinvio generico agli atti difensivi non è sufficiente e la mancata riproposizione comporta rinuncia tacita.
- La consulenza tecnica non può essere utilizzata per svolgere un’indagine esplorativa o supplire alla mancanza di allegazioni e prove già introdotte in causa.
- La deduzione di nullità o di profili rilevabili d’ufficio, come usura o invalidità di un’operazione negoziale, presuppone specifiche risultanze fattuali già emerse nel processo; non può fondarsi su affermazioni generiche o su una ricostruzione contabile meramente ipotetica.
- In tema di leasing traslativo, l’eventuale riequilibrio del rapporto e la riduzione della clausola penale richiedono allegazione e prova puntuale dell’eccessività della penale, del valore del bene e delle utilità concretamente conseguite, essendo il riequilibrio correlato alla restituzione del bene.
- Quando vi sia doppia decisione conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, salvo specifiche censure ammissibili nei limiti consentiti dall’ordinamento processuale.
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