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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04102/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare relativo a un immobile acquistato dalla concedente e concesso in locazione finanziaria a una prima utilizzatrice, poi subentrata alla ricorrente. A seguito del mancato pagamento di plurimi canoni, la concedente aveva dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa e aveva chiesto il rilascio del bene, l’indennità di occupazione fino alla restituzione e il risarcimento dei danni per la mancata ulteriore commercializzazione dell’immobile. La società subentrata e la venditrice originaria del bene avevano sostenuto che una parte delle somme versate fosse servita come primo canone e un’ulteriore parte come garanzia dell’operazione, allegando anche che l’assetto negoziale fosse riconducibile a un lease-back e che vi fossero profili di illegittimità, inclusa la dedotta usurarietà degli interessi. In primo grado la domanda della concedente era stata accolta e il tribunale aveva ritenuto non provate le deduzioni difensive sulla diversa destinazione delle somme e sulle garanzie prestate, nonché legittima la clausola invocata dalla locatrice. In appello la ricorrente aveva insistito su tali profili e sulla necessità di ammettere prove orali, esibizioni documentali e consulenza tecnica contabile; la Corte territoriale aveva però confermato la decisione, rilevando la mancata specifica riproposizione delle istanze istruttorie, l’inconcludenza dei documenti prodotti, la natura esplorativa della consulenza richiesta, l’assenza di prova dei versamenti e delle garanzie dedotte, nonché l’inapplicabilità della riduzione della penale in difetto di allegazioni e prova sul valore del bene al momento della restituzione. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha articolato sei motivi: violazione delle norme processuali per il rigetto delle prove non reiterate in conclusioni; violazione delle regole sulla consulenza e sulla valutazione dei documenti; violazione delle norme civilistiche su risoluzione, exceptio inadimpleti, forma dei pagamenti, pegno e divieto di patto commissorio, oltre alla dedotta rilevabilità officiosa di nullità per lease-back e usura; violazione dell’art. 1526 c.c. per il mancato ridimensionamento della clausola penale nel leasing traslativo; e conseguenti censure sulle spese e sul contributo unificato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i primi tre motivi in parte infondati e in parte inammissibili per difetto di specificità e perché miravano a una rivalutazione del merito; ha confermato che le istanze istruttorie non specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si intendono rinunciate, che la consulenza contabile non può essere utilizzata in funzione meramente esplorativa e che la rilevabilità officiosa di nullità o usura richiede specifiche risultanze fattuali già introdotte in causa. Ha poi ritenuto infondato o inammissibile anche il motivo sulla clausola penale nel leasing, richiamando il principio secondo cui il riequilibrio ex art. 1526 c.c. presuppone la restituzione del bene e richiede allegazione e prova specifica della pretesa eccessività della penale e del valore del bene; gli ultimi due motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla pretesa mancata ammissione delle prove, alla consulenza tecnica contabile, alla dedotta prova dei versamenti e delle garanzie, nonché alla lamentata illegittimità della clausola penale nel leasing. Ha escluso che, nel caso concreto, fossero ravvisabili nullità o profili di usura rilevabili d’ufficio sulla base di allegazioni generiche o non supportate da specifiche risultanze fattuali. Ha inoltre confermato che, in difetto di specifica riproposizione delle istanze istruttorie, queste si considerano rinunciate. Le censure sulle spese e sul contributo unificato sono state assorbite dal rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa era stata invocata dalla concedente per la risoluzione del leasing in presenza di plurimi canoni non pagati.

  • art. 1526 c.c.

    La disciplina della vendita con riserva di proprietà è stata richiamata in via analogica per il leasing traslativo; il riequilibrio contrattuale e l’eventuale riduzione della penale presuppongono la restituzione del bene e una specifica allegazione e prova dell’eccessività della clausola.

  • art. 1591 c.c.

    La Corte territoriale ha richiamato il criterio dell’indennità dovuta per il ritardato rilascio, come danno effettivamente subito dal concedente fino alla restituzione del bene.

  • art. 183 c.p.c.

    Le istanze istruttorie e i documenti dovevano essere tempestivamente e specificamente dedotti nei termini processuali previsti; la mancata riproposizione comporta rinuncia tacita.

  • art. 189 c.p.c.

    La precisazione delle conclusioni deve essere specifica; il semplice richiamo agli atti precedenti non basta a mantenere vive le richieste istruttorie non accolte.

  • art. 190-bis c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla gestione delle richieste istruttorie.

  • art. 281-ter c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla fase decisoria e alle richieste istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    Le richieste istruttorie non riproposte tempestivamente sono precluse in appello e si considerano rinunciate.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle censure processuali, senza autonoma decisività nella motivazione finale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorso invocava la violazione del principio di disponibilità delle prove e della valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato per contestare il mancato ricorso a consulenza tecnica; la Corte ha escluso che la consulenza possa essere usata in modo esplorativo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta mancata considerazione dei documenti.

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata riproposizione delle istanze non accolte comporta rinuncia tacita, con conseguente preclusione in appello.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate in relazione alla prova dei pagamenti e delle pattuizioni.

  • art. 2744 c.c.

    Richiamato con riferimento alle dedotte invalidità del meccanismo di garanzia e al supposto patto commissorio.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’eccezione di inadempimento in relazione alla pretesa contestazione dei canoni.

  • art. 24 Cost.

    La Corte ha escluso che l’interpretazione delle preclusioni istruttorie leda il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha escluso che la disciplina delle preclusioni e della riproposizione delle istanze violi il giusto processo.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    L’interpretazione delle norme processuali sulle preclusioni non contrasta con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Le preclusioni processuali sono state ritenute compatibili con il regime di limitazione dei diritti fondamentali, in quanto funzionali al contraddittorio e alla chiarezza del thema decidendum.

  • art. 2 Trattato di Lisbona

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha escluso contrasto con tale fonte.

  • art. 6 Trattato di Lisbona

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha escluso contrasto con tale fonte.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorso si colloca sul terreno dell’onere della prova: chi allega pagamenti, garanzie e pattuizioni diverse da quelle documentate deve provarle.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti applicabili ratione temporis.

Massime di principio

  • Le richieste istruttorie rigettate in primo grado devono essere specificamente reiterate al momento della precisazione delle conclusioni; il mero rinvio generico agli atti difensivi non è sufficiente e la mancata riproposizione comporta rinuncia tacita.
  • La consulenza tecnica non può essere utilizzata per svolgere un’indagine esplorativa o supplire alla mancanza di allegazioni e prove già introdotte in causa.
  • La deduzione di nullità o di profili rilevabili d’ufficio, come usura o invalidità di un’operazione negoziale, presuppone specifiche risultanze fattuali già emerse nel processo; non può fondarsi su affermazioni generiche o su una ricostruzione contabile meramente ipotetica.
  • In tema di leasing traslativo, l’eventuale riequilibrio del rapporto e la riduzione della clausola penale richiedono allegazione e prova puntuale dell’eccessività della penale, del valore del bene e delle utilità concretamente conseguite, essendo il riequilibrio correlato alla restituzione del bene.
  • Quando vi sia doppia decisione conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, salvo specifiche censure ammissibili nei limiti consentiti dall’ordinamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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