Cassazione Civile, Ordinanza n. 08323/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato a due fideiussori per il pagamento di un credito originariamente concesso da una banca a una società e successivamente ceduto a una società veicolo/cessionaria nell'ambito di una cessione di crediti in blocco. Il debitore opponeva il precetto e, per quanto qui rileva, contestava la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, sostenendo che la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non bastasse a dimostrare che proprio quel credito fosse compreso nel blocco ceduto, e che la creditrice dovesse provare specificamente l'inclusione del singolo credito nell'operazione traslativa. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 58 T.U.B., assumendo che la Corte d'appello non avesse verificato se il credito azionato rientrasse tra quelli trasferiti, anche alla luce delle istruzioni di vigilanza richiamate, e che mancasse la prova della legittimazione attiva della cessionaria, specie in assenza di produzione del contratto di cessione e di una allegazione specifica sulla posizione debitoria ceduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, innanzitutto, che l'avvenuta cessione in blocco non era stata contestata in fatto e che non poteva essere introdotta per la prima volta in memoria una nuova censura sull'esistenza stessa della cessione, perché le memorie ex art. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c. possono solo illustrare i motivi già proposti. Quanto alla prova dell'inclusione del singolo credito nel blocco ceduto, la Corte ha osservato che la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto, ritenendo dal contenuto della nota della banca cedente e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che il credito, individuato con specifico numero, era effettivamente compreso nella cessione. Tale ricognizione in fatto non è stata censurata in modo pertinente dal ricorrente, perché il motivo si limitava a contestare la sola pubblicazione della cessione e non la reale ratio decidendi, fondata sull'avvenuta individuazione del credito nell'avviso pubblicato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e dichiarato tenuto, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Nella cessione in blocco di crediti bancari, la prova dell'inclusione del singolo credito nell'operazione può risultare dall'avviso pubblicato e dagli elementi concretamente indicativi del credito ceduto; il giudice di merito compie un accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per aggredire, in realtà, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'inclusione del credito nella cessione.
La memoria depositata nel rito camerale non può introdurre nuove censure o eccezioni, ma solo illustrare i motivi già ritualmente proposti.
Anche la memoria ex art. 380-bis.1, nel testo applicabile, non può contenere nuove questioni o motivi, ma soltanto sviluppare quelli già formulati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
art. 8053/2014, Sez. Un.
Il sindacato sulla motivazione è consentito solo nei limiti del minimo costituzionale: motivazione esistente, non contraddittoria e non perplessa.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire prova sufficiente dell'inclusione dello specifico credito, purché le indicazioni siano precise e consentano di identificarlo con certezza tra quelli trasferiti.
- L'accertamento circa l'effettiva ricomprensione del singolo credito nell'operazione di cessione è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge se il motivo mira solo a contestare la valutazione probatoria.
- Le memorie depositate nel rito camerale di cassazione non possono ampliare il thema decidendum introducendo nuovi motivi o nuove eccezioni, ma possono solo sviluppare le censure già formulate nel ricorso.
- Quando la censura non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti oggi consentiti dal controllo sul minimo costituzionale della motivazione.
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