Cassazione Civile, Ordinanza n. 08389/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio reale su un vicolo/cortile adiacente a compendi immobiliari, rispetto al quale gli originari attori avevano chiesto l’accertamento della nuda proprietà a favore di uno e dell’usufrutto a favore degli altri, oppure in subordine la dichiarazione di comunione tra tutte le parti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Corte di cassazione aveva già respinto il ricorso originario. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. il ricorrente deduceva quattro errori di fatto: 1) la condanna alle spese sarebbe stata fondata sull’erroneo presupposto della notificazione del controricorso, mai avvenuta; 2) l’ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto pacifica la proprietà unitaria del compendio comprensivo del cortile; 3) avrebbe travisato il contenuto della sentenza d’appello quanto agli accessi dei fabbricati rispetto al vicolo/cortile; 4) avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso originario, che secondo il ricorrente riguardava l’omesso esame di tre documenti decisivi e non una rivalutazione delle prove. In memoria il ricorrente rinunciava ai motivi dal secondo al quarto, sicché restava da esaminare solo il primo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto vizio relativo alle spese non integrasse errore di fatto revocatorio, ma una censura di diritto/di giudizio sulla ritualità della costituzione e sulla notificazione del controricorso. La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è stata quindi esclusa perché non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o processuali della decisione di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il rimedio esperibile contro le ordinanze/sentenze della Cassazione solo nei limiti dell’errore di fatto revocatorio, non per errori di diritto o di giudizio
l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, decisiva e immediatamente verificabile, non in una valutazione giuridica
richiamato nel ricorso originario come norma sostanziale invocata a sostegno della rivendica del bene
richiamato nel ricorso originario in tema di onere della prova
richiamato nel ricorso originario in tema di presunzioni
richiamato nel ricorso originario per contestare la valutazione delle prove
richiamato nel ricorso originario per contestare la motivazione della decisione
richiamato dalla Corte nella ricostruzione del ragionamento svolto nella precedente ordinanza sul regime del cortile/pertinenza; il testo trascritto sembra riferirsi alla presunzione di comunione di talune parti, ma la sentenza non ne sviluppa oltre il contenuto
la domanda di condanna per lite temeraria non risultava riproposta in memoria
richiamato per negare l’aumento dei compensi richiesto dai controricorrenti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
indicato come parametro per quantificare il contributo unificato aggiuntivo
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma inserita a sostegno dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto storico risultante dagli atti o dalla sentenza, oggettivamente rilevabile senza attività ermeneutica; non ricorre quando la doglianza investe una valutazione giuridica o processuale.
- Il rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, né per contestare la corretta applicazione di norme processuali o sostanziali.
- Per configurare l’errore revocatorio occorre che il fatto erroneamente supposto o negato non sia stato oggetto di contestazione e che sia decisivo, cioè idoneo, se correttamente percepito, a condurre a una decisione diversa.
- La censura che contesti la ritualità della costituzione della controparte o la notificazione del controricorso integra, di regola, un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio.
- Il ricorso per revocazione deve essere specifico: la parte che invochi l’omessa considerazione di un documento o di una memoria deve indicarne e trascriverne i contenuti rilevanti, al fine di consentire il controllo sulla decisività del preteso errore.
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