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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34638/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel giudizio di merito una società creditrice aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un'ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo presso terzi pronunciata dal giudice dell'esecuzione a seguito di dichiarazione negativa del terzo. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il credito era stato soddisfatto in altra procedura coattiva, e aveva compensato le spese, ritenendo l'opposizione astrattamente ammissibile ma non sorretta da elementi univoci quanto all'esistenza del credito. La società terza pignorata ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. e 111 Cost. per asserita illegittima compensazione delle spese senza adeguato giudizio prognostico; 2) violazione degli artt. 91, 92, 548, 549, 617, 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente sulla compensazione; 3) violazione degli artt. 112, 91, 92, 96 c.p.c. per mancato rispetto del principio di causalità e delle deduzioni di parte; 4) violazione degli artt. 112, 88 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per non avere considerato la pretesa mala fede e l'offensività delle espressioni usate nell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla data della procura speciale, ma ha rilevato d'ufficio che la procura era comunque insussistente ai fini del giudizio di legittimità perché generica e non specificamente riferita alla sentenza impugnata e al relativo giudizio; inoltre era una procura spillata e non apposta in calce o a margine del ricorso, sicché non emergeva in modo univoco la volontà di proporre quel ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso con riferimento ai limiti della compensazione delle spese.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per censurare l'asserita carenza o apparenza di motivazione del provvedimento sulle spese.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso a sostegno del vizio di motivazione.

  • art. 548 c.p.c.

    richiamato unitamente alle norme sull'esecuzione presso terzi.

  • art. 549 c.p.c.

    richiamato unitamente alle norme sull'esecuzione presso terzi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riguardo alla mala fede processuale.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per il dovere di lealtà e probità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la procura speciale deve essere univocamente riferibile al giudizio di legittimità; se la procura è generica e riferita solo ai giudizi di merito, senza riferimento alla sentenza impugnata e alle parti del giudizio, essa può essere considerata inesistente ai fini del ricorso.
  • La procura spillata o comunque non incorporata materialmente nel ricorso non beneficia della presunzione di specialità propria della procura in calce o a margine; in tale ipotesi occorre che dal testo emerga in modo chiaro la volontà di proporre proprio quel ricorso per cassazione.
  • L'inesistenza della procura speciale nel giudizio di cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
  • In tema di spese processuali, la censura sulla compensazione resta assorbita quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura; la parte ricorrente soccombente è comunque condannata alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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