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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33389/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva ritenuto prevalente l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. rispetto alla recidiva e aveva condannato Liso per ricettazione di due telefoni cellulari. Il ricorrente deduceva: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) per non aver valutato l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo l'acquisto in buona fede dei telefoni; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod.pen., per il presumibile scarso valore economico dei telefoni e la non offensività al patrimonio, nonché errata valutazione dei precedenti ai fini delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per questioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse motivato adeguatamente la valutazione fattuale (inverosimile la versione del rinvenimento in discarica e uso immediato di uno dei cellulari), applicando correttamente il principio secondo cui il possesso ingiustificato di beni provenienti da delitto può far sorgere la presunzione della conoscenza della provenienza illecita. Ha inoltre confermato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 perché il danno considerato includeva anche la perdita dei dati conservati nei telefoni, non solo il valore economico dei beni. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto le censure infondate e in parte non sindacabili in sede di legittimità perché attengono a valutazioni di merito.

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Norma relativa alla ricettazione con riferimento all'attenuante riconosciuta in sede di merito; la Corte d'appello ha valutato che l'attenuante prevalesse sulla recidiva e ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in base al possesso ingiustificato.

  • art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante per oggetti di valore economico pressoché irrisorio. La Cassazione ha confermato che l'attenuante richiede un pregiudizio economico pressoché trascurabile anche con riferimento agli ulteriori effetti pregiudizievoli (es. perdita di dati), perciò la Corte di appello ha correttamente escluso la sua applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sent. n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang)

    Principio secondo cui il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto può consentire di ritenere anche l'elemento psicologico del reato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sent. n. 50660 del 05/10/2017, Calvio)

    Principio secondo cui l'applicazione dell'art. 62 n.4 presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore intrinseco della cosa, sia per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.

Massime di principio

  • La Cassazione non sindaca le valutazioni di fatto dei giudici di merito se queste sono motivate in modo congruo; contestazioni che propongono una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Il possesso ingiustificato di un bene provento di reato può fondare la presunzione della conoscenza della provenienza illecita e soddisfare l'elemento soggettivo della ricettazione, salvo prova convincente della provenienza lecita.
  • L'attenuante di cui all'art. 62, n.4 (scarso valore economico) richiede che il danno sia pressoché irrilevante anche rispetto agli effetti non patrimoniali (es. perdita di dati); non basta il solo basso valore materiale dell'oggetto.
  • I precedenti penali e le condizioni personali possono influire sulla determinazione della pena, ma il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche resta prerogativa del giudice di merito quando la motivazione è adeguata.
  • I ricorsi manifestamente infondati o che sollevano doglianze di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e, se ravvisata colpa, sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

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