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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01849/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato complessivamente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto alla lavoratrice € 18.127,35 a titolo di differenze retributive e € 45.605,34 a titolo di TFR, con condanna del datore di lavoro alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra le parti. La lavoratrice aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive e la rideterminazione del TFR, sostenendo che per il periodo 1/1/2009-30/6/2014 le fossero state detratte mensilmente, in busta paga, circa cinque giornate lavorative indicate come assenze, con conseguente abbattimento della retribuzione e del trattamento di fine rapporto. La Corte d'appello, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva quantificato in € 18.127,35 le differenze retributive e in € 45.605,34 il TFR. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la dedotta non contestazione dell'orario di lavoro da lui indicato e non la testimonianza assunta, lamentando anche carenza di motivazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., individuato nell'orario di lavoro effettivamente osservato dalla lavoratrice, decisivo per il numero delle assenze non retribuite e per il TFR; 3) nullità della c.t.u. e della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per asserita erronea indicazione nel quesito al consulente del periodo 1/1/1990-30/6/2014 anziché 1/1/2009-30/6/2014. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché eterogenei, non autosufficienti, nuovi rispetto alla ratio decidendi e perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito; ha inoltre escluso il vizio motivazionale, osservando che il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello aveva correttamente riferito il calcolo al periodo 1/1/2009-30/6/2014 e non risultava contestata la debenza o la diversa quantificazione delle somme liquidate.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto può produrre l'effetto di relevatio ab onere probandi, ma l'esistenza e il valore della non contestazione sono apprezzamenti riservati al giudice di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento, ma nel caso concreto le doglianze erano inammissibili o infondate.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale; il vizio ricorre solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, incomprensibile o totalmente illogica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita non contestazione deve essere specifica, autosufficiente e coerente con la ratio decidendi; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova selezione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico effettivamente trascurato, decisivo e discusso tra le parti, non essendo sufficiente richiamare questioni già implicitamente o esplicitamente affrontate dalla sentenza impugnata.
  • La censura relativa alla consulenza tecnica d'ufficio è infondata quando la decisione di merito abbia comunque applicato il periodo corretto e non sia stata contestata in modo puntuale la quantificazione delle somme riconosciute.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza civile è limitato al minimo costituzionale e non consente di sindacare la sufficienza o persuasività della motivazione, salvo i casi estremi di assenza o mera apparenza della stessa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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