Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24207/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di riparazione per ingiusta detenzione dovuta a 24 giorni di custodia cautelare in relazione a indagine per omicidio preterintenzionale ai danni di Giorgio Crespi; il Tribunale di Velletri aveva poi assolto il Gallo ex art. 530, secondo comma. La Corte d'Appello di Roma rigettò la richiesta di riparazione ritenendo sussistente la colpa grave del ricorrente, in quanto dalla ricostruzione indiziaria emergevano elementi che avrebbero potuto far ritenere la sua complicità (contatti telefonici notturni con persone coinvolte, ammissioni del terzo Ricci circa un furto, presenza presso l'abitazione della vittima la mattina, ecc.), e il Gallo non avrebbe fornito chiarimenti idonei a far venire meno tale apparenza. Il ricorrente ha dedotto la genericità e l'illogicità della motivazione, lamentando che non erano indicati quali elementi fossero stati colposamente taciuti e in che modo avrebbero escluso la colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomia logico-motivazionale rispetto al processo penale, se il richiedente abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la falsa apparenza di responsabilità. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello che ha evidenziato il compendio indiziario non smentito: telefonate notturne frequenti e ravvicinate tra Gallo, Ricci e Assogna nella fase coincidente con il trasporto della vittima al pronto soccorso; ammissioni di Ricci circa l'organizzazione di un furto; aggancio mattutino di celle vicino all'abitazione della vittima dalle utenze di Gallo e Ricci; avvicinamento all'abitazione della vittima insieme ai coindagati; ostacolo posto dalla famiglia della vittima alle indagini. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a far sorgere, per negligenza grave del Gallo, la convinzione della fondatezza del compendio indiziario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e la causa ostativa rappresentata dal fatto che il richiedente abbia dato causa alla custodia con dolo o colpa grave; la Corte applica questo principio valutando se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza di responsabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla qualificazione della colpa grave nella decisione di merito.

  • art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. (formula di proscioglimento)

    Norma che statuisce l'assoluzione; nel caso il Tribunale di Velletri ha assolto l'imputato con questa disposizione, ma l'assoluzione non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo se sussiste colpa grave del richiedente.

  • art. 43 cod. pen. (nozione di colpa)

    Richiamata per definire la colpa grave come condotta di evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria; tale nozione è utilizzata per valutare l'ostatività al riconoscimento della riparazione.

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non è automatico con l'assoluzione: il giudice valuta se il detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la falsa apparenza di responsabilità.
  • La valutazione nel giudizio di riparazione è ex ante e autonoma rispetto al processo penale: non si ricostruisce la responsabilità penale, ma se il comportamento del richiedente abbia creato una ragionevole apparenza di colpevolezza.
  • Comportamenti quali frequenti contatti notturni con persone coinvolte nel fatto, ammissioni di terzi riscontrate e spostamenti in prossimità del luogo o dell'abitazione della vittima possono essere ritenuti indizi idonei a integrare colpa grave se non adeguatamente spiegati.
  • La mancata o insufficiente fornitura di chiarimenti al giudice durante le fasi cautelari può essere interpretata come elemento colposo se il silenzio o le spiegazioni date non sono ritenute plausibili rispetto agli indizi emergenti.
  • Il ricorrente che richiede la riparazione dovrebbe documentare attivamente le proprie giustificazioni (alibi, spiegazioni sui contatti, elementi che escludono qualsiasi collegamento con l'evento) e contestare la valutazione probatoria degli indizi per prevenire l'esclusione dell'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione deve motivare puntualmente in che modo specifici comportamenti del richiedente abbiano contribuito, per negligenza grave, a far sorgere la falsa apparenza di reità; motivazione generica può essere censurata in cassazione.
  • La frequentazione con soggetti coinvolti in un procedimento può integrare concausalità rispetto al provvedimento restrittivo se sussiste un nesso oggettivo e motivato tra tali rapporti e l'apparenza di colpevolezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.