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Sentenza

Sentenza n. 14976/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A) del decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, portante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e del relativo Allegato A ad essa accluso; nonché, se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) i decreti assunti dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), n. 634 del 20 agosto 2019, portante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e n. 696 del 10 settembre 2019, portante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige”; (ii) il decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 692 del 20 agosto 2019, portante “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (iii) la nota prot. 18453/2019 assunta dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); (iv) il decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2, poi confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), n. 441 del 19 agosto 2019, portante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici”; (v) il decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3, poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 187 del 20 agosto 2019, portante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; (vi) il decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5, poi trasformata nell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), n. 145 del 20 agosto 2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; (vii) la deliberazione assunta dal D.G. dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), n. 376 del 13 agosto 2019, portante “Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (viii) il decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 149 del 22 ottobre 2019, portante “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019”; (ix) il decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 130 del 25 settembre 2019, portante “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione”; (x) il decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 101 del 13 agosto 2019, portante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; (xi) le note prot. n. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21 agosto 2019 e prot. n. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13 settembre 2019 trasmesse dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); (xii) le note assunte dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli - Venezia Giulia prot. n. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute e prot. n. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente; (xiii) la nota assunta dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli - Venezia Giulia prot. 280946/P dd. 30 novembre 2022, contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni; B) di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6 gennaio 2023 – 9 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12 gennaio 2023, e segnatamente: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

Giustizia amministrativa202308877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha individuato l'impresa tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e le ha richiesto il pagamento di euro 1.382.084,32, oltre agli atti presupposti nazionali e regionali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale due ricorsi straordinari. Nel presente giudizio ha contestato principalmente il decreto regionale del 14 dicembre 2022, con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato l'elenco delle aziende fornitrici soggette al payback sui dispositivi medici e ha richiesto il pagamento di euro 1.382.084,32. Ha inoltre riproposto, in via cautelativa, l'impugnazione degli atti nazionali presupposti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le linee guida e gli atti di certificazione dei dati di spesa. Le doglianze miravano a contestare sia l'illegittimità propria degli atti sia la compatibilità della disciplina primaria del payback con la Costituzione, la CEDU e il diritto dell'Unione europea. Il TAR ha rilevato che la precedente sentenza n. 3433 del 24 febbraio 2026 aveva già deciso, respingendola, la domanda relativa agli atti nazionali presupposti; il presente giudizio è stato quindi esaminato esclusivamente quanto alla pretesa creditoria regionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che l'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 attribuisca alle Regioni compiti di verifica della documentazione contabile, individuazione delle aziende tenute al ripiano, imposizione del pagamento della quota dovuta e iscrizione del credito in bilancio, senza attribuire loro il potere di determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare lo scostamento, attività riservate allo Stato. L'attività regionale è stata qualificata come interamente vincolata, meramente tecnica, contabile, ricognitiva e riepilogativa, priva di discrezionalità anche tecnica e di spendita di potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio patrimoniale tra Regione e impresa fornitrice: l'impresa vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo e non una posizione di interesse legittimo. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il giudice ha escluso la giurisdizione amministrativa perché la controversia si colloca a valle dell'esercizio del potere statale e concerne esclusivamente la quantificazione del debito regionale. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    attribuisce alle regioni e alle province autonome il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota dovuta e iscrivere in bilancio il relativo credito

    La disposizione conferisce alle Regioni attività vincolate di verifica, individuazione e quantificazione del debito, ma non attribuisce loro il potere autoritativo di determinare il tetto di spesa o certificarne il superamento.

  • art. 2, comma 1, decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022

    È richiamato quale fonte della percentuale di ripiano applicabile alle aziende fornitrici.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione.

  • art. 48 c.p.a.

    Richiamato quale base della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale base della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    attività meramente tecnica di quantificazione dell'importo di ripianamento

    Richiamata per qualificare l'attività di determinazione dell'importo di ripiano come meramente tecnica.

Massime di principio

  • Quando una Regione, in attuazione di una disciplina statale, si limita a verificare dati contabili, individuare i soggetti obbligati e calcolare matematicamente una quota di ripiano secondo parametri già fissati dalla legge e da atti statali, l'attività è vincolata e non costituisce esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell'importo dovuto da un'impresa fornitrice alla Regione a titolo di payback sui dispositivi medici riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e spetta alla giurisdizione ordinaria.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia investe le modalità di esercizio di un potere autoritativo; è invece esclusa quando, esaurita la fase autoritativa, la lite riguarda un rapporto obbligatorio paritario collocato a valle di tale potere.
  • Le Regioni non possono, nell'ambito dei provvedimenti previsti dall'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, determinare il tetto di spesa regionale, certificarne il superamento o quantificare lo scostamento, trattandosi di competenze statali; possono soltanto porre a carico delle aziende la quota di ripiano già determinata secondo i parametri normativi e statali.
  • La qualificazione formale di un atto regionale come "provvedimento" non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre accertare, secondo il criterio del petitum sostanziale, se l'atto esprima un potere autoritativo oppure un mero accertamento tecnico-contabile di un'obbligazione patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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