Cassazione Penale, Ordinanza n. 28254/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto pluriaggravato e ricettazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato e ricettazione. Il ricorso articolava un unico motivo, deducendo violazione di legge per l'asserita erronea qualificazione del fatto contestato al capo a) come furto pluriaggravato. La Corte di cassazione ha rilevato, tuttavia, che tale censura non risultava essere stata specificamente dedotta in appello; pertanto, in sede di legittimità non era proponibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base della doglianza, non consentendo di individuare i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece logicamente corretta dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
In cassazione non possono essere dedotte questioni che non risultino previamente proposte con i motivi di appello, a pena di inammissibilità della censura.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza; la genericità rende il motivo inammissibile.
Richiamato unitamente alle aggravanti del furto pluriaggravato contestato al capo a), senza specifiche ulteriori elaborazioni nella decisione.
Norma incriminatrice del furto, contestata nel caso concreto al capo a).
Aggravante del furto contestata nel caso concreto al capo a).
Norma incriminatrice della ricettazione, contestata al capo b).
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre per la prima volta una censura che non sia stata specificamente proposta in appello, quando l'art. 606, comma 3, c.p.p. ne richiede la previa deduzione a pena di inammissibilità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, chiaro e puntualmente argomentato: non è sufficiente una doglianza assertiva o generica, specie se contrapposta a una motivazione di merito logicamente coerente.
- Quando la sentenza impugnata dà conto di una ricostruzione fattuale e giuridica ritenuta corretta dai giudici di merito, il ricorrente deve confrontarsi concretamente con quella motivazione, indicando in modo preciso gli errori denunciati; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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