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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42133/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso concerneva unicamente le statuizioni relative alle spese a carico del ricorrente. Fabbri deduceva che l'esito completamente favorevole ottenuto nel giudizio di rinvio (assoluzione dal capo c) relativo alla mancata esecuzione di un provvedimento del giudice) imponeva che quel segmento processuale non fosse computato nel 'paniere' delle spese attribuite al condannato. In sostanza contestava la decisione della Corte di Bolzano che, pur avendo rideterminato la pena e ridotto la provvisionale, aveva comunque condannato l'imputato a rifondere alle parti civili una quota (2/3) delle spese liquidate nei vari gradi, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto escludere le spese del solo giudizio di rinvio e non includerle nell'assegnazione complessiva delle spese processuali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite civili (sentenza n.32906/2022) secondo il quale il giudice del rinvio deve valutare le spese sull'esito globale del processo e non separatamente per ciascun grado, potendo quindi disporre compensazioni o condanne al rimborso anche se la parte ha avuto esito favorevole in un singolo segmento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado, al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (liquidate: Fedrizzi Filippo euro 3.600,00 oltre accessori; Salzedo Virginia, Fedrizzi Giulio e Fedrizzi Gabriele complessivi euro 5.040,00 oltre accessori). In precedenza la Corte di Bolzano, in sede di rinvio, aveva ridotto la provvisionale e determinato che l'imputato dovesse rifondere la quota di due terzi delle somme liquidate nei diversi gradi.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Riferito dal ricorrente come principio di soccombenza; la Corte ha ritenuto che il principio di soccombenza vada applicato al risultato complessivo del processo e non necessariamente limitato a ciascun singolo grado

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art.91 c.p.c.; la Corte ha confermato che la regolamentazione delle spese può tenere conto dell'esito globale del procedimento penale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha irrogato la sanzione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Sezioni Unite Civili n.32906 del 08.11.2022

    Principio di diritto applicato: il giudice del rinvio che deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve valutare le spese in relazione all'esito globale del processo e non singolarmente per ciascuna fase, potendo disporre compensazioni o condanne al rimborso anche nei confronti della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente

  • Sentenza Corte di Cassazione n.27559 del 14.04.2023

    Richiamata come precedente che aveva annullato con rinvio la decisione di secondo grado su un capo di imputazione; nella vicenda è rilevante per il riferimento alla regolamentazione delle spese e al rinvio

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio può valutare e ripartire le spese processuali tenendo conto dell'esito complessivo del procedimento, non limitandosi ai singoli esiti dei diversi gradi
  • L'ottenimento di un risultato favorevole in un segmento processuale (es. rinvio) non garantisce automaticamente l'esclusione delle spese di quel segmento se, complessivamente, la parte risulta soccombente
  • Quando si impugna la ripartizione delle spese occorre confrontarsi con il principio di soccombenza "globale" consolidato dalla giurisprudenza di legittimità; la mera doglianza sulla ripartizione senza specifiche e fondate argomentazioni di diritto o di fatto rischia l'inammissibilità
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art.616 c.p.p.), oltre alla condanna alle spese; pertanto è opportuno valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso
  • Per contestare efficacemente una ripartizione delle spese decisa in sede di rinvio, è preferibile dimostrare l'erronea applicazione della regola di diritto (ad es. la non operatività del criterio di valutazione globale nel caso concreto) oppure l'errore di fatto nella determinazione della soccombenza complessiva

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