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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29498/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di servizi per la gestione e manutenzione degli impianti antincendio in edifici scolastici provinciali. Dopo l'affidamento, la consegna del servizio e una serie di sopralluoghi e contestazioni, la provincia ritenne sussistenti gravi inadempienze dell'appaltatore, inviò un'ultima ingiunzione di adempiere e poi dichiarò la risoluzione di diritto del contratto sulla base della clausola risolutiva espressa del capitolato. L'impresa contestò la risoluzione sostenendo che molti interventi richiesti fossero extra canone, quindi subordinati ad autorizzazione preventiva della committente, non concessa, e che il ritardo dipendesse anche dal comportamento della provincia e da carenze nella messa a disposizione della documentazione tecnica. In primo grado l'impresa ottenne l'accoglimento della domanda, con riconoscimento della risoluzione per effetto dell'inadempimento della provincia e condanna al pagamento di somme risarcitorie; in appello, invece, la sentenza fu riformata, con accertamento della risoluzione di diritto per inadempimento dell'appaltatrice e assorbimento dell'appello incidentale sui maggiori danni. In Cassazione l'impresa dedusse: 1) omesso esame di fatti decisivi e cattiva valutazione delle disposizioni contrattuali, delle prove orali e della CTU, sostenendo che i ritardi dipendessero dalla natura extra canone degli interventi e dalla mancanza di autorizzazioni; 2) violazione dell'art. 1375 c.c. e del principio di buona fede, lamentando che la provincia avesse esercitato in modo scorretto il potere risolutorio e non avesse considerato la disponibilità tardiva dell'appaltatrice ad adempiere; 3) violazione dell'art. 1455 c.c., assumendo che l'inadempimento non fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione, specie in presenza di condotte di entrambe le parti da valutare complessivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità; inoltre, il primo motivo non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava genericamente la motivazione e ometteva di trascrivere le clausole contrattuali rilevanti. Sul secondo motivo ha osservato che non era stata rispettata l'esigenza di specificità della censura per violazione di legge, poiché mancava un effettivo confronto tra norme invocate e affermazioni della sentenza impugnata. Sul terzo motivo ha ribadito che la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di merito esaustivo sulla gravità dell'inadempimento, valorizzando la persistenza di numerosi interventi sospesi per mesi, giustificazioni generiche e non provate, e la previsione contrattuale della fornitura dei materiali da parte dell'appaltatrice; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in presenza di clausola risolutiva espressa, non è necessario accertare la gravità dell'inadempimento ai fini dell'effetto risolutivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove o un controllo sulla sufficienza della motivazione, ridotta al minimo costituzionale.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontarle con le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare puntualmente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti su cui fonda il motivo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio di omesso esame richiede l'indicazione degli atti processuali pertinenti e della loro decisività.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del contratto viene richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ne estende il contenuto fino a impedire, in astratto, l'esercizio della clausola risolutiva quando l'inadempimento sia già consumato.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento è rilevante in via generale per la risoluzione per inadempimento, ma la Corte richiama il diverso regime della clausola risolutiva espressa, che rende irrilevante tale indagine.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato come base della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta dalla provincia.

  • art. 2 Cost.

    È evocato dalla ricorrente insieme all'art. 1375 c.c. a sostegno del principio di buona fede, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma.

  • art. 28 del capitolato d'oneri

    È la clausola risolutiva espressa che ha consentito alla committente di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

  • art. 3 del capitolato

    La Corte lo richiama per affermare che l'appaltatrice doveva anche fornire i materiali necessari al mantenimento in efficienza degli impianti.

  • art. 10.2 del capitolato

    La Corte lo richiama per evidenziare che i tempi di intervento erano contrattualmente ristretti, specie per impianti antincendio in edifici scolastici.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito, delle prove testimoniali o della CTU: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori.
  • La censura per violazione di legge deve essere specifica: occorre indicare la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che vi si porrebbe in contrasto; una critica generica alla motivazione è inammissibile.
  • In presenza di clausola risolutiva espressa, una volta verificato l'inadempimento contemplato dalla clausola, non è necessario compiere l'ulteriore giudizio sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. ai fini dell'effetto risolutivo.
  • La deduzione di un inadempimento imputabile alla controparte deve essere supportata da allegazioni e prove specifiche in relazione a ciascuna prestazione contestata; affermazioni generiche sulla natura extra canone delle attività non bastano a superare un accertamento di inadempimento reiterato e documentato.
  • La buona fede nell'esecuzione del contratto non impedisce, di per sé, l'esercizio del potere di risoluzione quando il giudice accerti che l'inadempimento si sia già consumato ed sia oggettivamente grave in rapporto all'assetto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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