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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21414/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di definizione automatica degli obblighi tributari presentata ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289 del 2002 per i periodi d'imposta 1998-2001. L'Amministrazione aveva negato il condono perché una parte dell'importo dovuto, complessivamente inferiore a 6.000 euro, era stata versata tardivamente. La società aveva impugnato il diniego e sia la CTP sia la CTR avevano accolto la sua tesi, ritenendo che il ritardo fosse dovuto a malfunzionamento delle procedure informatiche e dunque a errore scusabile, poi sanato con un versamento integrativo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della L. n. 289 del 2002, sostenendo che, per il condono tombale, il pagamento doveva avvenire entro il termine fissato dalla legge e che non era consentita una successiva integrazione del versamento incompleto, neppure invocando il ravvedimento operoso o la disciplina, diversa, prevista per altre definizioni agevolate o per le sanzioni tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la definizione automatica ex art. 9 L. n. 289 del 2002 si perfeziona solo con il tempestivo versamento dovuto entro il termine stabilito dalla normativa, salvo la specifica ipotesi di rateazione delle eccedenze prevista dal comma 12, che però non consente di ritenere sufficiente un pagamento tardivo di importi non eccedenti le soglie di 3.000/6.000 euro. Ha inoltre escluso che potessero essere richiamate, in via analogica o integrativa, le disposizioni sul condono delle liti fiscali pendenti o sul ravvedimento operoso, trattandosi di discipline eccezionali di stretta interpretazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 L. n. 289 del 2002

    La definizione automatica per gli anni pregressi si perfeziona con il versamento dovuto nei termini fissati dalla legge; il mancato tempestivo pagamento comporta decadenza dal beneficio, salvo la sola disciplina della rateazione delle eccedenze espressamente prevista dal comma 12.

  • art. 8, commi 3 e 4, L. n. 289 del 2002

    Sono richiamati quale disciplina del perfezionamento della definizione, con pagamento entro i termini previsti; non consentono integrazioni tardive oltre la scadenza.

  • art. 1, comma 2, D.L. n. 143 del 2003

    È richiamato per la proroga del termine di versamento al 16 aprile 2004 per i contribuenti che non avevano effettuato versamenti utili prima dell'entrata in vigore del decreto.

  • art. 16, comma 9, L. n. 289 del 2002

    È esclusa l'applicabilità della disciplina sulla chiusura delle liti fiscali pendenti, che in caso di pagamento insufficiente consente la regolarizzazione se l'errore è scusabile.

  • art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997

    È esclusa l'applicabilità del ravvedimento operoso in materia di condono tombale, perché la disciplina del condono è speciale ed eccezionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato per cassare la sentenza con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto affermati.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • La definizione automatica degli obblighi tributari prevista da una normativa di condono si perfeziona solo con il versamento effettuato nei termini e secondo le modalità espressamente stabiliti; il pagamento tardivo non può, di regola, essere sanato se la disciplina speciale non lo prevede.
  • Le disposizioni sui condoni fiscali, in quanto eccezionali e derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, sono di stretta interpretazione e non possono essere integrate per analogia mediante il richiamo ad altre norme, anche se contenute nella stessa legge o in discipline affini.
  • La previsione che consente, in un determinato istituto di definizione agevolata, la regolarizzazione del pagamento insufficiente per errore scusabile non è automaticamente estensibile ad altri istituti di condono aventi propria disciplina autonoma.
  • Quando la legge prevede espressamente solo la rateazione di importi eccedenti una certa soglia, la mancata osservanza dei termini di versamento per gli importi non rateizzabili comporta la perdita del beneficio, salvo diversa previsione normativa.
  • Nel giudizio di legittimità, la violazione della disciplina speciale del condono integra vizio di violazione di legge denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e può condurre alla cassazione con rinvio per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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