Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11024/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per revocazione l'ordinanza di inammissibilità del suo ricorso per cassazione. Contestava che la Corte di cassazione avesse errato nel ritenere difetto di autosufficienza del ricorso perché, a suo dire, non era stata prodotta dall'Agenzia alcuna copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R comprovante la notifica dell'atto di appello; l'unico documento depositato dall'Ufficio sarebbe stato un atto interno (datato 28 giugno 2010) privo di valore probatorio in ordine al "quando" e al "chi" della notifica. Sosteneva quindi che sussistesse un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non fosse un errore di fatto revocatorio (che richiede una svista obiettiva e immediatamente rilevabile sugli atti) ma una diversa valutazione giuridica e interpretativa del contenuto del ricorso per cassazione e del principio di autosufficienza. Di conseguenza ha respinto la domanda, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidando in favore dell'Agenzia l'importo di euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 38 decreto legislativo n. 546/1992

    Usato per determinare il termine "lungo" per impugnare in materia tributaria e per verificare la decorrenza del termine di impugnazione esperibile contro la sentenza di merito

  • art. 327 codice di procedura civile

    Richiamato ratione temporis per il calcolo del termine di impugnazione applicabile alla fattispecie

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale)

    L. 7 ottobre 1969, n. 742

    Richiamata per il computo dei giorni di sospensione feriale (46 giorni all'epoca) che incidono sul termine di impugnazione

  • decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge n. 111/2011

    D.L. 6 luglio 2011 n. 98, conv. L. 111/2011

    Rilevante per la sospensione dei termini di impugnazione per liti di valore inferiore a 20.000 euro nel periodo indicato, elemento considerato nel calcolo della scadenza del termine

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa invocato dalla ricorrente

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale relativo al giusto processo e al diritto di accesso all'autorità giudiziaria

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto a un processo equo e all'accesso a un tribunale; la Corte ha valutato la questione nel contesto della prova della notifica

  • artt. 391-bis e 395, n. 4 codice di procedura civile

    art. 391-bis e art. 395 n. 4 c.p.c.

    Interpretati restrittivamente: la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per sviste oggettive, immediate e decisive sugli atti o documenti di causa, non per divergenze di valutazione o interpretazione giuridica

  • art. 360, primo comma, n. 4 codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al sindacato di motivi in cassazione e alla valutazione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in funzione del principio di autosufficienza

  • art. 369 codice di procedura civile

    Richiamato in relazione all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello per gli accertamenti documentali

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiesto in sede di dichiarazione dell'esistenza di elementi previsti dalla norma (menzione in dispositivo), connesso alle spese/tributi processuali

Massime di principio

  • La revocazione di una decisione della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando l'errore consista in una svista oggettiva, immediatamente rilevabile e decisiva sugli atti di causa; non è ammessa per divergenze di valutazione o interpretazione giuridica.
  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone che le censure decisive siano esposte con chiarezza e, se fondate su documenti determinanti (es. avviso di ricevimento), tali documenti o la loro trascrizione vengano posti nel corpo del ricorso in modo da consentire la verifica senza il mero richiamo agli allegati.
  • Quando si contestano notifiche di atti processuali, è essenziale produrre la prova specifica della notifica (copia dell'avviso di ricevimento, relata di notifica o altri atti notificatori); atti interni amministrativi, se privi di indicazioni temporali e di destinatario chiaro, hanno limitato valore probatorio.
  • Per valutare la tempestività dei rimedi impugnatori in materia tributaria occorre calcolare i termini tenendo conto delle sospensioni feriali e delle sospensioni legislative dei termini (es. disposizioni emergenziali o specifiche norme di sospensione).
  • Se si contesta in cassazione la mancata trascrizione di documenti, la censura tende a porsi come questione di diritto/valutazione sull'ammissibilità del ricorso e non come errore di fatto revocatorio: in tali casi la via della revocazione è generalmente inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.