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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10903/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso di ritenute operate sui dividendi di fonte italiana percepiti negli anni 2008 e 2010. La contribuente (società residente nel Regno Unito) chiedeva il rimborso di quanto trattenuto in eccesso sostenendo che, in base alla Convenzione Italia-Regno Unito e al regime interpretativo derivante dalla legge n. 244/2007 e dalla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia C-540/07), l'aliquota applicabile sarebbe stata diversa (1,65% anziché 5%) e che sussistevano i presupposti soggettivi (beneficiario effettivo) e oggettivi (doppia imposizione nello Stato di residenza) per ottenere il rimborso. L'Amministrazione ha respinto l'istanza per insufficiente prova dei requisiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio. La Corte ha ritenuto che le censure proposte dall'Amministrazione consistessero in una richiesta di rinnovata valutazione del materiale probatorio già compiuta dal giudice di merito e, pertanto, non proponibili in sede di legittimità. Ha inoltre escluso i vizi prospettati relativi all'errata ripartizione dell'onere della prova e ha ritenuto congrua la valutazione della CTR sulla idoneità della documentazione prodotta dalla contribuente (modelli F24, estratto libro giornale, certificazione dell'autorità fiscale inglese, contratti di cash pooling, ecc.).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 3

    Citato quale criterio relativo al trattamento fiscale dei dividendi e presupposto normativo per il rimborso delle ritenute subite.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Richiamato con riferimento alla disciplina del rimborso delle ritenute operate.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 63

    Riferimento ai principi di libera circolazione dei capitali e al criterio di trattamento fiscale compatibile posto dalla giurisprudenza comunitaria.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, art. 10, par. 2, lett. a)

    Norma convenzionale che disciplina la tassazione dei dividendi e l'aliquota applicabile tra gli Stati contraenti; la controversia verteva sull'interpretazione e sull'applicazione di tale disposizione.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Norma nazionale richiamata quale recepimento degli effetti delle pronunce comunitarie (in particolare C-540/07) sul regime di non discriminazione e sulle modalità di imposizione dei dividendi transfrontalieri.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-540/07 (19 novembre 2009)

    Giurisprudenza europea ritenuta rilevante dalla contribuente per estendere il regime di favore anche ai dividendi formatisi prima del 1° gennaio 2008 e per interpretare le regole di imposizione transnazionale.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/2011

    Documento interpretativo amministrativo citato dalla contribuente a supporto dell'applicabilità retroattiva del regime riconosciuto dalla Corte di Giustizia.

  • Risoluzione n. 189/2003 e Provv. Agenzia n. 138623/2003

    Riferimenti amministrativi circa la documentazione richiesta per comprovare l'incasso dei dividendi e l'identità del beneficiario effettivo; la CTR ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse conforme a tali indicazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Norma sul potere istruttorio del giudice e sulla valutazione delle prove: la Corte ha affermato che non sussiste errore di diritto nella valutazione del merito operata dalla CTR.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento della censura in Cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché miravano a rinnovata valutazione di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Richiamato con riferimento ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato carenze di specificità in parte delle censure.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente posto l'onere probatorio in capo alla contribuente e valutato la prova prodotta.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Regole sulla valutazione libera delle prove: la Corte ha ricordato che la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove non è sindacabile in Cassazione salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • In controversie tributarie sui rimborsi di ritenute transfrontaliere, il giudice di legittimità non riesamina la valutazione delle prove del merito: i motivi di cassazione devono mirare a vizi di diritto e non a una nuova valutazione fattuale.
  • Il soggetto che richiede il rimborso deve provare i requisiti soggettivi (essere beneficiario effettivo) e oggettivi (inclusione nel reddito imponibile nello Stato di residenza e mancato recupero della ritenuta) con documentazione idonea e puntuale; in mancanza, il giudice di merito può respingere la richiesta.
  • Documenti utili per comprovare il diritto al rimborso includono: modelli di pagamento (F24) quietanzati, estratti contabili/libro giornale che evidenzino l'incasso netto, certificazioni dell'autorità fiscale dello Stato di residenza che attestino la residenza fiscale e l'inclusione dei dividendi nella base imponibile, e, se presenti, note di accredito o documenti bancari relativi a cash pooling.
  • Se l'Amministrazione contesta la documentazione, in sede di merito l'onere di provare i fatti dedotti resta in capo al richiedente: è quindi strategico produrre fin dal procedimento amministrativo e di primo grado certificazioni e documenti diretti a dimostrare l'effettivo trattamento fiscale estero e la mancata compensazione/rimborso della ritenuta italiana.
  • Per impugnare correttamente una decisione di merito in Cassazione è necessario formulare censure di diritto specifiche (es. violazione di norme processuali o di diritto sostanziale), indicando esattamente in quale atto o fase si sarebbe verificata la violazione, evitando censure che si risolvono in richiesta di rinnovata valutazione delle prove.

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