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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10993/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva dichiarato inammissibile, per mancata specificità, parte dell'appello dell'Ufficio (art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992) in relazione all'avviso di accertamento IVA e IRES per gli anni 2007 e 2009. La controversia originaria riguardava il disconoscimento della detrazione IVA e la deducibilità di interessi passivi collegati a un'operazione immobiliare; in primo grado la CTP di Venezia aveva annullato l'avviso 2007 per decadenza dell'Ufficio (assenza di prova della comunicazione di reato e quindi inapplicabilità del raddoppio dei termini) e aveva, invece, confermato l'accertamento 2009 su questioni di merito. In appello la CTR aveva accolto parzialmente l'Agenzia ma aveva ritenuto inammissibile il secondo motivo per genericità, confermando tuttavia l'annullamento dell'atto 2007 in conseguenza dell'omessa impugnazione dei capi di sentenza che erano stati dichiarati "assorbiti" dalla CTP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la valutazione della Commissione regionale circa l'inammissibilità dell'appello. La Corte ha stabilito che, quando il giudice di primo grado dichiara espressamente l'assorbimento di questioni (per es. perché ha accolto un'eccezione di decadenza), l'appellante soccombente non è tenuto a riproporre specificamente tutte le questioni "assorbite" e che è invece l'appellato (la parte che ha ottenuto la pronuncia di assorbimento) ad avere l'onere di riproporle in appello se vuole evitarne la perdita per presunzione di rinuncia. Pertanto la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado del Veneto per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, decreto legislativo n. 546/1992

    Richiede che i motivi specifici dell'impugnazione siano indicati; la Corte precisa che la norma non impedisce che l'appellante soccombente riproponga per relationem le controdeduzioni di primo grado quando è chiaro che intende contestare la decisione assorbente

  • art. 56, decreto legislativo n. 546/1992

    Stabilisce che le questioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; la Corte richiama questa disposizione per i principi di riproposizione delle questioni assorbite

  • art. 346 cod. proc. civ.

    Analogo principio del processo civile: le domande o eccezioni non esaminate perché assorbite devono essere riproposte dall'appellato in appello per evitare la presunzione di rinuncia; la Corte utilizza la giurisprudenza sul rapporto tra art. 346 c.p.c. e art. 56 d.lgs. 546/1992

  • art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

    Fondamento del ricorso per cassazione (denuncia di violazione di legge) utilizzato dall'Agenzia per censurare la falsa applicazione delle norme processuali sull'ammissibilità dell'appello

  • artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di comunicazione di reato; nel merito di primo grado l'ufficio non avrebbe provato la comunicazione e quindi i termini raddoppiati non si applicavano

  • art. 6, comma 11, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito)

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione..."

    Applicata dalla Corte per dichiarare tempestivo il ricorso per cassazione notificato entro il termine prorogato dalla disposizione

  • art. 16, decreto legge n. 185/2008 (convertito)

    Richiama l'obbligo per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di dotarsi di indirizzo PEC pubblico; la Corte conferma la validità della notifica via PEC indicata

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado dichiara espressamente che alcune questioni sono "assorbite" dall'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, l'appellante soccombente non è obbligato a riproporre nel merito tutte le questioni assorbite: è sufficiente censurare la decisione sulla questione assorbente o la statuizione di assorbimento per evitare il giudicato interno.
  • È invece onere della parte che ha ottenuto in primo grado la pronuncia di assorbimento (la parte "vincente" su quella questione) riproporre specificamente, e con sufficiente chiarezza, le domande o eccezioni non esaminate se intende che siano decise anche in appello; in mancanza, si applica la presunzione di rinuncia (art. 56 d.lgs. 546/1992 e art. 346 c.p.c.).
  • La riproposizione delle questioni assorbite in appello deve essere specifica; tuttavia la Corte riconosce che la trascrizione delle controdeduzioni di primo grado nel ricorso di appello può essere idonea a dimostrare la volontà di riproporle quando risulti chiaro il riferimento e l'intento di riaprire la discussione.
  • Nelle impugnazioni tributarie l'appello deve essere valutato alla luce del "thema decidendum": non si possono introdurre nuove, diverse causae petendi in appello; l'appello deve limitarsi alle questioni devolute dal gravame e a quelle che, se non esaminate in primo grado perché assorbite, siano state riproposte conformemente.
  • Sulle questioni procedurali di notifica e termini: le notifiche a indirizzi PEC risultanti dai registri pubblici sono valide e i termini sospesi da disposizioni normative (es. art. 6, comma 11, DL 119/2018) devono essere considerati nel calcolo della tempestività delle impugnazioni.

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