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Parere

Parere n. 1790/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, con presentazione diretta, proposto dal signor -OMISSIS-nella qualità di legale rappresentante della società agricola -OMISSIS-per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n.76 del 19 agosto 2022, erroneamente indicata nel ricorso introduttivo “provvedimento sanzionatorio n.59/2022 notificato il 29 agosto 2022”.

Giustizia amministrativa202201904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza comunale di demolizione n. 76 del 19 agosto 2022, indicata nel ricorso come provvedimento sanzionatorio n. 59/2022.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il legale rappresentante di una società agricola ha proposto ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate senza titolo o difformemente dai titoli edilizi in un complesso immobiliare destinato a punto ristoro-albergo rurale. Il ricorso, depositato direttamente al Consiglio di Stato il 22 dicembre 2022, non è stato notificato né al Comune autore dell’atto né al Ministero competente e non espone specifici motivi di diritto. Il ricorrente ha lamentato la mancata notificazione del preavviso di sopralluogo, carenze motivazionali e partecipative negli accertamenti, l’impossibilità di farsi assistere da un tecnico e di presentare documenti, la mancata consegna dei verbali e un difetto di istruttoria nell’adozione dell’ordinanza; ha inoltre riferito che il procedimento penale collegato agli accertamenti era estinto per prescrizione e che l’attività economica era stata sospesa. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per omessa notificazione e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

Il parere

Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo, il ricorso straordinario deve essere notificato, entro il termine previsto, ad almeno un controinteressato e all’autorità non statale che ha emanato l’atto; rispetto a quest’ultima, la notificazione può essere sostituita dalla presentazione dell’atto, anche mediante deposito. Nel caso concreto il ricorso è stato depositato direttamente al Consiglio di Stato, senza essere notificato o presentato al Comune autore dell’ordinanza e senza essere notificato al Ministero competente. In secondo luogo, i motivi sono assolutamente generici: non permettono di individuare con sufficiente precisione le censure rivolte all’atto né le ragioni per cui l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere diversamente, come richiesto dall’art. 40 c.p.a. La Sezione non decide quindi nel merito le doglianze edilizie e procedimentali. L’istanza cautelare è assorbita.

Osservazioni

Omessa notificazione o presentazione del ricorso all’autorità emanante

Il ricorso straordinario deve essere notificato entro il termine di legge all’autorità non statale che ha emanato l’atto, oltre che ad almeno un controinteressato. La presentazione dell’atto all’autorità emanante, anche mediante deposito, equivale alla notificazione nei suoi confronti. Il deposito diretto presso il Consiglio di Stato non soddisfa tale requisito; l’omissione determina l’inammissibilità.

Genericità dei motivi

I motivi, anche se formulati in modo non tecnico o non rubricati, devono essere sufficientemente specifici da consentire di identificare le tesi poste a fondamento della domanda, tutelare la possibilità di difesa dell’amministrazione e rendere comprensibili al giudice le ragioni dell’impugnazione. Nel caso concreto le censure non consentivano di comprendere quali vizi fossero imputati all’ordinanza, con conseguente inammissibilità.

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario è che nel termine previsto avvenga la notifica ad almeno un controinteressato e che entro lo stesso termine avvenga la notifica o presentazione dell’atto all’autorità.

    La regola sulla notificazione del ricorso straordinario va intesa, alla luce della pronuncia costituzionale richiamata, nel senso che l’atto deve essere portato tempestivamente a conoscenza di almeno un controinteressato e dell’autorità non statale emanante. Per quest’ultima, la presentazione dell’atto è equipollente alla notificazione.

  • art. 10, primo comma, d.P.R. 1199/1971

    Da tale pronuncia, come unanimemente statuito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, consegue che: - il ricorso straordinario deve essere notificato, oltre che ad almeno un controinteressato, anche all’autorità che ha emanato l’atto impugnato, se non appartenente all’amministrazione statale; - la notifica all’autorità che ha emanato l’atto deve essere effettuata entro lo stesso termine previsto dalla legge per la notifica ad almeno uno dei controinteressati e tale regola è decisiva ai fini dell’ammissibilità del ricorso; - la notifica all’autorità che ha emanato l’atto ha come equipollente la presentazione dell’atto a tale autorità (presentazione che può intervenire mediante notifica o mediante deposito).

    In conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 29 luglio 1982, l’ente pubblico non statale che ha emanato l’atto è equiparato ai controinteressati ai fini della notificazione e della facoltà di scelta tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. La notificazione all’autorità deve avvenire entro il termine previsto per quella ai controinteressati, ma può essere sostituita dalla presentazione dell’atto alla stessa autorità.

  • art. 10, ultimo comma, d.P.R. 1199/1971

    Da tale pronuncia, come unanimemente statuito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, consegue che: - il ricorso straordinario deve essere notificato, oltre che ad almeno un controinteressato, anche all’autorità che ha emanato l’atto impugnato, se non appartenente all’amministrazione statale; - la notifica all’autorità che ha emanato l’atto deve essere effettuata entro lo stesso termine previsto dalla legge per la notifica ad almeno uno dei controinteressati e tale regola è decisiva ai fini dell’ammissibilità del ricorso; - la notifica all’autorità che ha emanato l’atto ha come equipollente la presentazione dell’atto a tale autorità (presentazione che può intervenire mediante notifica o mediante deposito).

    La Corte costituzionale ha esteso all’ente pubblico non statale autore dell’atto la disciplina relativa alla preclusione dell’impugnazione della decisione di accoglimento del ricorso straordinario quando non sia stata esercitata la facoltà di scelta prevista dall’art. 10. La Sezione richiama tale pronuncia quale fondamento dell’obbligo di notificare o presentare tempestivamente il ricorso all’autorità emanante.

  • art. 40 c.p.a.

    Nel caso di specie, pur cercando di interpretare l’effettivo intendimento del ricorrente come desumibile dal ricorso, invero redatto in maniera assolutamente atecnica, resta comunque fermo che deve dichiararsi l'inammissibilità per genericità dei motivi, in quanto non risulta possibile comprendere le censure dedotte a carico dell'atto impugnato.

    Il requisito dell’esposizione dei motivi specifici impone che le censure siano formulate in modo da rendere identificabili le ragioni dell’impugnazione. La mancanza di indicazione dei principi asseritamente violati e delle ragioni per cui l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un atto diverso comporta la genericità della pretesa e l’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, l’ente pubblico non statale che ha emanato l’atto deve essere destinatario, entro il termine previsto per la notificazione ad almeno un controinteressato, della notificazione o della presentazione del ricorso; il deposito diretto presso il Consiglio di Stato non equivale alla presentazione all’autorità emanante.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici in misura sufficiente a individuare le censure e le ragioni della domanda, così da consentire all’amministrazione di difendersi e al giudice di comprendere le questioni sottoposte. La formulazione atecnica non è di per sé decisiva, ma la radicale genericità comporta l’inammissibilità.
  • Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile, l’istanza cautelare proposta con esso può restare assorbita.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro l’ordinanza di demolizione

La Sezione I del Consiglio di Stato esamina un ricorso straordinario proposto dal legale rappresentante di una società agricola contro un’ordinanza comunale di demolizione. Il ricorso è dichiarato inammissibile sia per l’omessa notificazione o presentazione all’autorità emanante, sia per la genericità dei motivi; l’istanza di sospensione è assorbita.

Premesse e contenuto dell’ordinanza

A seguito di segnalazioni della Guardia di Finanza e di sopralluoghi comunali del 23 marzo e 10 maggio 2021, il Comune ha accertato irregolarità edilizie in un complesso immobiliare di 32.015 mq destinato a punto ristoro-albergo rurale. Il verbale conclusivo del 1° agosto 2022 ha rilevato opere realizzate senza titolo: un fabbricato di 39 mq in aderenza alla piscina coperta; un magazzino di 26,26 mq; un edificio di 100 mq adibito a ristorazione; una cabina elettrica con deposito-ripostiglio per circa 14 mq; una cabina pozzo di circa 3 mq. È stata inoltre rilevata la collocazione del locale cottura a legna, già oggetto di concessione in sanatoria n. 23/2010 del 27 luglio 2010, con una traslazione planimetrica del sedime di circa il 90% rispetto al progetto assentito.

Il testo indica l’ordinanza di demolizione con numerazioni discordanti: nell’epigrafe compare la n. 76 del 19 agosto 2022, mentre nella ricostruzione dei fatti è indicata la n. 79 della stessa data. Il ricorrente la descrive inoltre come provvedimento sanzionatorio n. 59/2022.

Censure e procedimento

Il ricorrente ha lamentato l’omessa notificazione del preavviso di sopralluogo, carenze di motivazione e partecipazione, l’impossibilità di farsi assistere da un tecnico e di produrre documenti, la mancata consegna dei verbali e un difetto di istruttoria nell’adozione del provvedimento repressivo. Ha anche riferito che il procedimento penale collegato agli accertamenti era estinto per prescrizione e che l’attività economica era stata sospesa. Il Comune ha chiesto il rigetto; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità e ha sostenuto, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Omessa notificazione o presentazione all’autorità emanante

Il ricorso, depositato direttamente al Consiglio di Stato il 22 dicembre 2022, non era stato notificato né al Comune autore dell’atto né al Ministero competente. La Sezione richiama l’art. 9 d.P.R. 1199/1971 e la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 29 luglio 1982, dalla quale deriva l’equiparazione dell’ente pubblico non statale autore dell’atto ai controinteressati ai fini della disciplina del ricorso straordinario. Secondo l’orientamento consolidato richiamato, il ricorso deve essere notificato all’autorità emanante entro il termine previsto per la notificazione ad almeno un controinteressato; la notificazione all’autorità può essere sostituita dalla presentazione dell’atto alla stessa, anche mediante deposito. Il deposito presso il Consiglio di Stato non supplisce all’omessa presentazione al Comune.

Genericità dei motivi

La Sezione ravvisa una seconda e autonoma ragione di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 40 c.p.a., i motivi devono essere specifici: pur senza richiedere una formulazione tecnicamente rigorosa o una rubricazione puntuale, devono rendere identificabili le tesi a sostegno della domanda, permettere all’amministrazione di difendersi e consentire al giudice di comprendere le censure. Nel caso concreto, anche tentando di ricostruire l’intendimento del ricorrente da un atto redatto in modo atecnico, non è possibile comprendere quali vizi siano imputati all’ordinanza. La Sezione non procede quindi all’esame nel merito delle doglianze edilizie e procedimentali.

Esito

Il parere conclude per l’inammissibilità del ricorso straordinario per omessa notificazione o presentazione all’autorità emanante e per genericità dei motivi. L’istanza di sospensione è assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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