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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 12303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava la decisione della CTR che aveva annullato gli avvisi Ici per il 2006-2008, mantenendo dovuta l’imposta per il 2005. Gli immobili erano accatastati in categoria A2 e A4; la contribuente aveva presentato il 6 ottobre 2011 una domanda autocertificata di variazione catastale, per ottenere le categorie di ruralità A6 per il fabbricato principale e D10 per quello accessorio, con efficacia retroattiva. Con il primo motivo il Comune sosteneva che la sola domanda non bastasse a rendere definitiva la ruralità e invocava un provvedimento dell’Agenzia del territorio del 23 ottobre 2014 che aveva negato il riconoscimento dei requisiti. Con il secondo e il terzo motivo lamentava, rispettivamente, vizi di motivazione e omesso esame della carenza sostanziale dei requisiti di ruralità, poiché gli immobili sarebbero stati nel centro abitato, non coltivati e non utilizzati come stabile abitazione della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto corretta la CTR: ai fini dell’esenzione Ici per ruralità è decisiva la classificazione catastale, e il giudice tributario non può accertare incidentalmente la ruralità concreta quando l’immobile risulti classato in una categoria non rurale. Le norme sopravvenute consentono di ottenere una variazione catastale con efficacia retroattiva, ma non eliminano la necessità della classificazione conforme. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui si fondava sul provvedimento dell’Agenzia del territorio, perché il documento, relativo al merito della pretesa, non è producibile per la prima volta in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non formulato secondo la versione applicabile dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; il terzo è stato respinto alla luce del principio che attribuisce rilievo decisivo al classamento catastale. Resta quindi ferma la decisione della CTR: Ici dovuta per il 2005 e non dovuta per il 2006-2008. Spese compensate per il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale nel corso della causa. A carico del Comune è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

    per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali)

    La ruralità rilevante per l’esenzione Ici deve risultare dalla classificazione catastale nella categoria appropriata; non basta dimostrare che l’immobile sia concretamente collegato all’attività agricola.

  • Articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

    l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a).

    Il fabbricato regolarmente classato A6 o D10 come rurale non è soggetto all’Ici secondo il combinato disposto delle norme richiamate. Se invece risulta in una categoria diversa, il contribuente deve contestare il classamento per ottenere il riconoscimento dell’esenzione.

  • Articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

    l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a).

    La disposizione concorre a escludere dall’Ici gli immobili iscritti catastalmente nelle categorie rurali previste, senza consentire di prescindere dal classamento catastale.

  • Articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; articolo 5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124

    ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.

    Le norme consentono di chiedere la variazione catastale verso le categorie rurali con efficacia retroattiva per il quinquennio precedente. La retroattività opera attraverso la procedura catastale e non rende irrilevante la classificazione.

  • Articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    risultando inammissibile il secondo, in quanto non dedotto secondo la "nuova" formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ex Decreto Legge n. 83 del 2012, siccome applicabile anche al ricorso per cassazione contro sentenze del giudice tributario

    Il motivo di cassazione relativo al vizio motivazionale o all’omesso esame deve rispettare la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, applicabile al giudizio; il motivo del Comune è stato dichiarato inammissibile perché non conforme.

  • Articolo 372 c.p.c.

    Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa

    In cassazione possono essere prodotti nuovi documenti soltanto nei limiti processuali previsti dall’articolo; non sono ammessi documenti sopravvenuti diretti a dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa tributaria.

  • Articolo 395, n. 3, c.p.c.

    per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex articolo 395 c.p.c., n. 3.

    Un documento decisivo relativo al merito, scoperto dopo i termini per produrlo, non può essere introdotto nel giudizio di cassazione tramite l’art. 372 c.p.c.; il rimedio indicato dalla decisione è la revocazione straordinaria, ricorrendone i presupposti.

  • Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente può essere tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Per invocare l’esenzione Ici dei fabbricati rurali, il dato decisivo è il classamento catastale nelle categorie rurali pertinenti (A6 per le abitazioni e D10 per gli immobili strumentali). Se l’immobile è iscritto in una categoria diversa, la ruralità non può essere riconosciuta dal giudice tributario sulla sola base della destinazione o dell’uso concreto: occorre contestare il classamento mediante gli strumenti previsti.
  • Il Comune che intenda assoggettare a Ici un fabbricato già classato A6 o D10 deve impugnare autonomamente l’attribuzione catastale; in mancanza, non può superarla limitandosi a contestare in giudizio la sussistenza concreta dei requisiti rurali.
  • Le procedure di variazione catastale previste dalla normativa possono attribuire alle categorie rurali efficacia retroattiva per il quinquennio contemplato dalla legge, ma il beneficio dipende dalla classificazione ottenuta attraverso quella procedura.
  • Nel giudizio di cassazione non si possono produrre nuovi documenti relativi al merito della controversia, anche se sopravvenuti dopo la sentenza impugnata; l’art. 372 c.p.c. ammette soltanto le categorie di documenti indicate dalla norma, mentre per documenti decisivi scoperti successivamente può venire in rilievo la revocazione straordinaria, se ne ricorrono i presupposti.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati secondo la versione dell’art. 360, primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis; una censura motivazionale formulata in modo non conforme può essere dichiarata inammissibile.

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