Sentenza del 11/11/2019 n. 3006 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava accertamenti fiscali relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, fondati principalmente sulle movimentazioni dei conti correnti della società e dei soci. L'Ufficio sosteneva che i versamenti e i prelievi non giustificati costituissero ricavi non dichiarati, invocando la presunzione legale prevista dall'art. 32 del DPR 600/1973, e chiedeva inoltre di imputare ai soci il reddito della società in proporzione alle rispettive quote, in ragione della ristretta compagine sociale. I contribuenti contestavano la riferibilità dei conti personali all'attività societaria, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, la violazione del contraddittorio e, per C. S., anche l'accertamento di redditi derivanti dalla propria attività imprenditoriale individuale e dall'omessa fatturazione di euro 150.000,00 verso W. Srl.
La decisione
La Commissione ha confermato gli accertamenti relativi alla società per i redditi non giustificati di euro 18.928,00 per il 2006, euro 43.697,54 per il 2007 ed euro 14.200,00 per il 2008, nonché la loro attribuzione ai soci secondo le rispettive quote. Ha respinto le eccezioni sulla mancata allegazione del PVC, sul difetto di motivazione e sulla violazione del contraddittorio, ritenendo che i contribuenti avessero comunque avuto piena conoscenza degli addebiti. Ha inoltre accolto, nei limiti indicati, l'appello dell'Ufficio contro C. S., confermando per il 2007 un maggior reddito di euro 650.360,00 e per il 2008 di euro 84.750,00 derivante dai suoi conti personali, oltre a euro 150.000,00 per omessa fatturazione verso W. Srl. Tutti gli altri appelli sono stati rigettati e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Le notizie ed i dati non addotti dal contribuente in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento, in sede amministrativa ed in giudizio.
La norma attribuisce valore presuntivo alle movimentazioni bancarie e pone sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente la provenienza e la destinazione delle somme. Le giustificazioni devono riguardare le singole operazioni e non possono essere meramente generiche.
Consente l'utilizzo delle indagini bancarie anche ai fini dell'accertamento IVA, secondo un meccanismo presuntivo analogo a quello previsto per le imposte sui redditi.
È stato richiamato dai contribuenti in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento e alla mancata allegazione del PVC. La Commissione ha ritenuto sufficiente la motivazione, considerando provata la conoscenza degli addebiti e non compromesso il diritto di difesa.
Cassazione n. 1898/2016
Gli artt. 32, n. 7, del DPR n. 600 del 1973 e 51 del DPR n. 633 del 1972 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.
Le indagini bancarie possono estendersi a conti intestati a terzi quando esistano elementi concreti di collegamento con l'attività del contribuente verificato.
Cassazione n. 27075/2017
In presenza di una ristretta compagine sociale e di rapporti di stretta contiguità familiare, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti dei soci o dei familiari siano riferibili all'ente verificato, salvo specifiche e analitiche dimostrazioni contrarie.
La ristrettezza della compagine sociale e i rapporti familiari costituiscono elementi presuntivi, ma il contribuente può superarli fornendo una prova dettagliata dell'estraneità delle operazioni.
Cassazione nn. 26173/2011, 26829/2014, 428/2015 e 12276/2015
Lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti all'attività economica della società.
Una volta forniti dall'Amministrazione gli elementi presuntivi di collegamento, l'onere della prova contraria si trasferisce sul contribuente.
Cassazione n. 14556/2018
Non è sufficiente una prova generica circa la provenienza delle somme; è necessario fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni dichiarate o dell'estraneità della stessa all'attività.
Per superare la presunzione bancaria occorre giustificare ogni singolo versamento o prelievo con documentazione, soggetti coinvolti e causa dell'operazione.
Massime di principio
- In caso di accertamento bancario, versamenti e prelievi non adeguatamente giustificati possono essere presunti ricavi o componenti positivi di reddito; spetta al contribuente fornire una spiegazione analitica per ogni movimento.
- L'Amministrazione può esaminare anche conti intestati a soci, familiari o terzi quando la ristretta compagine sociale, i rapporti familiari o altri elementi concreti facciano presumere un collegamento con l'attività dell'impresa.
- La mera affermazione che i conti personali siano estranei alla società non è sufficiente: servono estratti conto, scritture contabili, contratti, fatture e una riconciliazione puntuale delle singole operazioni.
- La mancata allegazione del processo verbale di constatazione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento se il contribuente ha avuto comunque piena conoscenza degli addebiti e ha potuto difendersi in modo effettivo.
- La prova tecnica o peritale può escludere il collegamento tra conti personali e attività societaria, ma non elimina l'obbligo di giustificare le movimentazioni effettuate sui conti propri del contribuente.
- Quando una società è a ristretta base partecipativa, il reddito extracontabile accertato può essere imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote, salvo prova contraria.
- Le contestazioni relative all'omessa fatturazione devono essere supportate da documentazione idonea a dimostrare la diversa natura dell'operazione; una ricostruzione meramente assertiva, come la sola qualificazione quale vendita immobiliare soggetta a imposta di registro, può essere ritenuta insufficiente.
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