Sentenza del 11/11/2019 n. 564 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Recupero Contributo unificato Corte di Cassazione tramite Commissione Tributaria Regionale - Applicabilità art. 28, comma 4, del D.Lgs. n.175/2014 - Sussite - Atto fiscale che conserva efficacia nell'intero quinquennio successivo alla data di cancellazione della società dal Registro delle imprese - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’atto di irrogazione della sanzione relativo al mancato pagamento del contributo unificato dovuto per un ricorso per cassazione. Ha sostenuto, in particolare, il difetto di legittimazione passiva dell’amministratrice, poiché la società era stata cancellata dal Registro delle imprese, l’asserito pagamento del contributo mediante contributo unificato tributario e l’erroneità dell’importo richiesto a titolo di sanzione. In subordine ha chiesto la rideterminazione delle somme dovute.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato sia in rito sia nel merito. È stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. È stato inoltre respinto nel merito: ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, la cancellazione della società dal Registro delle imprese non impedisce, per il quinquennio successivo, la validità e l’efficacia degli atti fiscali relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi. La società è quindi rimasta responsabile del contributo unificato richiesto per il giudizio di cassazione, e l’amministratrice era stata indicata quale rappresentante della società e dell’unico socio, non a titolo personale. La Commissione ha inoltre chiarito che davanti alla Corte di Cassazione è dovuto il contributo unificato ordinario, non quello tributario, e ha ritenuto corretto l’importo complessivo della sanzione, pari a euro 1.348,00, calcolata sul contributo unificato ordinario di euro 474,00 e sull’imposta di registro di euro 200,00. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
L’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto, ai fini tributari, decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La cancellazione della società non elimina immediatamente, ai fini tributari, la validità e l’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi. Tali atti possono quindi essere notificati e produrre effetti durante il quinquennio successivo alla cancellazione.
Art. 21, D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.
Il termine per impugnare un atto tributario è perentorio; la proposizione anche di un solo giorno oltre la scadenza comporta l’inammissibilità del ricorso.
Art. 13, comma 6-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato tributario riguarda i processi instaurati davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, non il giudizio tributario davanti alla Corte di Cassazione.
Art. 261, D.P.R. n. 115/2002
Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.
Per il ricorso per cassazione, anche quando la controversia è tributaria, deve essere versato il contributo unificato ordinario previsto per il processo civile.
Art. 13, comma 2-bis, D.P.R. n. 115/2002
La disposizione è stata utilizzata per giustificare l’integrazione dell’importo dovuto e il calcolo della sanzione applicata dall’ufficio.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non esclude automaticamente la possibilità di notificare atti fiscali nei cinque anni successivi; per gli atti tributari rilevanti, la società conserva una soggettività fiscale funzionale alla definizione dei rapporti pendenti.
- In caso di debiti fiscali non soddisfatti della società cancellata, la responsabilità può coinvolgere i soci e, secondo i presupposti del caso concreto, gli amministratori o rappresentanti, purché l’atto sia loro riferito nella corretta qualità giuridica e non necessariamente a titolo personale.
- Per i giudizi tributari davanti alla Corte di Cassazione deve essere utilizzato il contributo unificato ordinario previsto per il processo civile; il contributo unificato tributario è invece riferito ai giudizi davanti agli organi della giustizia tributaria di merito.
- I termini per impugnare gli atti tributari sono perentori: è essenziale verificare con precisione la data di notificazione e la data di spedizione o deposito del ricorso.
- La sanzione per il mancato pagamento deve essere calcolata considerando tutte le componenti richieste dall’ufficio, inclusi eventuali importi integrativi o imposte collegate, non soltanto il contributo unificato principale.
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