Sentenza del 11/11/2019 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reverse charge - Operazioni IVA inesistenti - Imposta non dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il recupero di maggiore IVA fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza, sostenendo che l’imposta non potesse essere richiesta in relazione a fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti soggette al meccanismo del reverse charge. L’Agenzia sosteneva invece che, in tale regime, l’obbligo del cessionario o committente di integrare la fattura con aliquota e imposta comportasse anche l’obbligo di versamento dell’IVA. In appello, l’Ufficio ha inoltre rilevato che non era stata contestata l’indetraibilità di euro 2.102,00 relativa a fatture emesse in regime ordinario.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto integralmente i ricorsi della società e annullato gli avvisi. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione: ha riconosciuto dovuta l’IVA di euro 2.102,00 relativa alle fatture emesse in regime ordinario, poiché tale specifica contestazione non era stata proposta dalla contribuente. Ha invece confermato l’annullamento della pretesa fiscale relativa alle operazioni soggette a reverse charge, ritenendo infondato il recupero dell’imposta per operazioni inesistenti soggette a inversione contabile. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 158/2015
Il decreto ha ridefinito le regole del sistema sanzionatorio applicabile al meccanismo dell’inversione contabile. La sentenza richiama il principio del favor rei per estendere il trattamento più favorevole anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E dell’11 maggio 2017
In caso di operazioni inesistenti soggette al reverse charge l’imposta non è dovuta.
Secondo il chiarimento richiamato dalla sentenza, quando un’operazione soggetta a inversione contabile è inesistente, non può essere richiesto il versamento dell’IVA mediante recupero dell’imposta non dovuta. Il principio opera anche per violazioni anteriori al 1° gennaio 2016 in applicazione del favor rei.
Meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge
Il destinatario di beni o prestazioni, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, assolve l’imposta in luogo del cedente o prestatore.
Il reverse charge trasferisce l’obbligo di applicazione e assolvimento dell’IVA dal cedente o prestatore al cessionario o committente. Tuttavia, in presenza di operazioni inesistenti, la sentenza esclude che tale meccanismo possa giustificare il recupero dell’imposta come se l’operazione fosse effettivamente realizzata.
Massime di principio
- Per operazioni inesistenti soggette a reverse charge, il recupero dell’IVA non è normalmente fondato sulla sola violazione dell’obbligo di integrazione o versamento, poiché l’imposta relativa all’operazione inesistente è considerata non dovuta.
- La disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015 può applicarsi anche a violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, quando ciò comporta un trattamento sanzionatorio o fiscale più favorevole.
- La conclusione non si estende automaticamente alle fatture emesse in regime ordinario: l’IVA relativa a tali fatture può restare dovuta, soprattutto se il contribuente non ha contestato specificamente la ripresa fiscale.
- Nel contenzioso tributario è essenziale impugnare in modo puntuale ogni singola voce dell’avviso di accertamento; le componenti non contestate possono essere confermate anche se il contribuente ottiene l’annullamento delle altre.
- La decisione riguarda il trattamento dell’IVA e non esclude, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, ulteriori conseguenze in materia di detrazione indebita, sanzioni o responsabilità, che devono essere valutate separatamente.
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