Sentenza del 11/11/2019 n. 1191 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Detrazione IVA per lavori svolti su beni immobili non di proprietà, ma strumentali all'attività svolta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IVA 2006 e IVA, IRPEF e IRAP 2007, contestando il recupero dell'imposta e sostenendo il diritto alla detrazione dell'IVA pagata per lavori di ristrutturazione, trasformazione, miglioramento e ampliamento eseguiti su un immobile non di sua proprietà, ma detenuto in comodato e strumentale all'attività di affittacamere. L'Ufficio riteneva invece indetraibile l'IVA relativa a opere inseparabili dall'immobile e sosteneva la correttezza degli accertamenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato i ricorsi, ritenendo detraibili le opere su beni altrui soltanto se rimovibili e autonomamente fruibili. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha riformato tale decisione e accolto l'appello del contribuente. Ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA sui lavori, poiché l'immobile in comodato era concretamente strumentale all'attività di affittacamere, anche se le opere erano incorporate nel bene. Ha inoltre ritenuto infondata la pretesa relativa a IRPEF e IRAP 2007 per carenza di motivazione degli atti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a restituire le somme versate durante il giudizio e a pagare le spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 56
Le disposizioni disciplinano i poteri e le modalità di accertamento IVA. Il contribuente ne ha invocato la violazione, sostenendo che l'Ufficio avesse utilizzato impropriamente l'avviso di accertamento per negare il rimborso IVA.
D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 3, lett. c)
La norma riguarda il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA, invocato dal contribuente in relazione all'imposta assolta sui lavori eseguiti sull'immobile in comodato.
D.P.R. n. 443/1997
Il contribuente ha sostenuto che, trattandosi del diniego di un rimborso IVA, l'Amministrazione avrebbe dovuto seguire la procedura prevista da tale decreto anziché emettere gli avvisi di accertamento.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 179/E del 27 dicembre 2005
L'IVA è detraibile sulle spese di trasformazione, miglioramento ed ampliamento di beni di terzi, concessi in uso o comodato, in quanto l'imposta è afferente a beni destinati ad essere utilizzati per operazioni rientranti nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa che conferiscono il diritto alla detrazione.
L'IVA sui lavori eseguiti su beni di proprietà altrui è detraibile quando i beni sono destinati a operazioni dell'attività d'impresa che danno diritto alla detrazione; non è necessario che le opere siano rimovibili o autonomamente fruibili.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 11533 dell'11 maggio 2018
Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se, per cause estranee al contribuente, la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi.
Il presupposto decisivo per la detrazione è il nesso concreto, anche potenziale o prospettico, tra l'immobile e l'attività economica del contribuente. La proprietà dell'immobile non è necessaria e la detrazione può spettare anche per opere inseparabili dal bene.
Massime di principio
- L'IVA sui lavori eseguiti su immobili non di proprietà può essere detratta se l'immobile è effettivamente, potenzialmente o prospetticamente strumentale all'attività d'impresa o professionale.
- La detraibilità non dipende dal fatto che le opere siano rimovibili o autonomamente fruibili: è sufficiente dimostrare il collegamento funzionale tra i lavori, l'immobile e l'attività economica.
- È opportuno documentare il titolo di disponibilità dell'immobile, il contratto di comodato o locazione, la destinazione all'attività, le fatture dei lavori e l'effettivo svolgimento o la concreta preparazione dell'attività.
- Il diritto alla detrazione può sussistere anche se l'attività non viene poi esercitata per cause non imputabili al contribuente, purché il progetto imprenditoriale fosse concreto e l'investimento coerente con esso.
- La detrazione resta collegata a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA; non spetta, o può essere limitata, se l'immobile è destinato ad attività esenti, estranee all'impresa o prive di effettivo nesso economico.
- In caso di recupero fiscale, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente l'atto, indicando le ragioni specifiche per cui nega la strumentalità dell'immobile o la detraibilità delle spese.
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