Sentenza del 11/11/2019 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento - Assegno di mantenimento del coniuge - Redditi derivati - Redditi effettivamente incassati -Delegazione di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'omessa dichiarazione di una parte degli assegni mensili di mantenimento corrisposti dal coniuge, sostenendo che tali somme non fossero state da lei effettivamente incassate. Gli importi erano infatti versati direttamente dal marito alla banca per il pagamento di mutui riferibili alla contribuente. La questione riguardava quindi se il pagamento diretto alla banca costituisse un reddito non percepito dalla contribuente oppure una modalità di adempimento dell'assegno di mantenimento mediante delegazione di pagamento.
La decisione
La Commissione provinciale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il pagamento diretto effettuato dal marito alla banca non configurasse un accollo del mutuo da parte del marito, bensì una delegazione di pagamento effettuata nell'interesse della contribuente. Di conseguenza, le somme dovevano considerarsi assegni di mantenimento percepiti dalla contribuente, sebbene non materialmente incassati, con conseguente obbligo di dichiarazione e assoggettamento a tassazione.
Norme richiamate
Disciplina fiscale degli assegni periodici corrisposti al coniuge
Gli assegni periodici di mantenimento costituiscono reddito imponibile per il coniuge che li percepisce. La percezione può realizzarsi anche tramite il pagamento diretto di spese o debiti del beneficiario, quando il pagamento avviene in sua sostituzione e per suo conto.
Delegazione di pagamento
Il pagamento eseguito dal debitore direttamente a un creditore del beneficiario può costituire una delegazione di pagamento. In tal caso l'importo si considera comunque attribuito al beneficiario originario, anche se non transitato materialmente sul suo conto.
Accollo del mutuo
L'accollo presuppone l'assunzione, da parte di un soggetto, dell'obbligazione di rimborso del debito altrui. Nel caso esaminato non è stato ravvisato un accollo del mutuo da parte del marito, poiché il pagamento era stato effettuato per adempiere all'obbligo di mantenimento verso la moglie.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, una somma può considerarsi percepita anche quando viene versata direttamente a un terzo per pagare un debito o una spesa del beneficiario.
- Per distinguere tra assegno di mantenimento e accollo di un debito occorre verificare la causa concreta del pagamento: se il versamento è effettuato per adempiere all'obbligo di mantenimento, può essere imponibile per il beneficiario.
- La mancata disponibilità materiale del denaro o il mancato accredito su un conto del beneficiario non escludono necessariamente la percezione fiscale del reddito.
- La qualificazione giuridica dell'operazione dipende dalla documentazione e dagli accordi tra le parti: è quindi importante dimostrare se il pagamento costituisca realmente assunzione del debito da parte del terzo oppure semplice pagamento per conto del beneficiario.
- Quando gli assegni di mantenimento sono adempiuti mediante il pagamento diretto di rate di mutuo o altre spese personali del beneficiario, tali importi devono essere valutati come potenzialmente soggetti a dichiarazione e tassazione.
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