Sentenza del 11/11/2019 n. 1558 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2010, con cui erano state richieste maggiori imposte IRES per 6.135 euro, IRAP per 870 euro e IVA per 120.924 euro, oltre a sanzioni per 181.386 euro. L’accertamento traeva origine da una presunta frode carosello nel commercio di materiale plastico. La ricorrente ha contestato la validità della sottoscrizione dell’avviso, la qualificazione come inesistenti delle operazioni effettuate con B. L. S.c.a.r.l. e M. s.r.l., l’indetraibilità dell’IVA relativa agli acquisti da C. s.r.l., l’inesistenza oggettiva di una specifica fattura e l’ammontare delle sanzioni. Ha sostenuto, in particolare, di non essere consapevole della frode e di avere effettuato operazioni commerciali reali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto la contestazione sulla sottoscrizione, ritenendo tardiva l’eccezione relativa all’eventuale eccesso di delega e comunque infondata nel merito. Ha confermato il recupero dell’IVA relativa alle fatture emesse verso B. L. S.c.a.r.l., ritenuta società inesistente, nonché il recupero dell’IVA sulle fatture ricevute da C. s.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti, rilevando la consapevolezza della società nel meccanismo fraudolento. Le contestazioni riguardanti M. s.r.l. sono state dichiarate irrilevanti perché non avevano comportato pretese fiscali nell’avviso. È stato invece accolto l’appello limitatamente alla fattura n. 519 del 29 novembre 2010: l’Agenzia non aveva fornito prova sufficiente dell’inesistenza oggettiva dell’operazione relativa alla vendita di film estensibile. L’avviso è stato quindi annullato per il recupero dell’IVA di 4.462,29 euro riferita a tale fattura. Le sanzioni devono essere rideterminate applicando il principio del favor rei e le disposizioni più favorevoli del d.lgs. 158/2015. L’appellante è stata condannata a rimborsare tre quarti delle spese del grado, pari a 3.000 euro, con compensazione del restante quarto.
Norme richiamate
L’integrazione dei motivi di ricorso deve avvenire secondo le modalità previste per la presentazione del ricorso e nel termine stabilito dalla legge.
La contestazione dell’eccesso di delega, formulata dopo il deposito della delega da parte dell’Ufficio, costituisce un motivo nuovo e non una semplice difesa integrativa. Deve quindi essere proposta tempestivamente e con le forme previste, altrimenti è inammissibile.
Art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972
Il regime di non imponibilità delle cessioni agli esportatori abituali richiede il possesso dei presupposti sostanziali e formali previsti dalla norma. Dichiarazioni d’intento false o provenienti da soggetti inesistenti non consentono di applicare legittimamente la non imponibilità.
Art. 21, comma 7, del D.P.R. 633/1972
Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero indica nella fattura corrispettivi o imposte superiori a quelli reali, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
La norma impone il versamento dell’IVA indicata o indebitamente non applicata in fattura, anche in funzione antifrode. Nel caso concreto è stata utilizzata per giustificare il recupero dell’IVA collegato alle operazioni fittizie e alle false dichiarazioni d’intento.
Le sanzioni devono essere rideterminate applicando, secondo il principio del favor rei, il trattamento sanzionatorio più favorevole entrato in vigore successivamente alle violazioni.
Massime di principio
- In una frode carosello, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti dai quali desumere l’inesistenza delle operazioni o la consapevolezza del cessionario; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni e la propria buona fede.
- La partecipazione inconsapevole alla frode non può essere esclusa con mere dichiarazioni generiche: occorre documentare concretamente la realtà delle forniture, i trasporti, i pagamenti, i rapporti commerciali e la normale struttura dell’attività.
- Prezzi anormalmente vantaggiosi, rapporti gestiti da soggetti diversi dal formale contraente, documenti di trasporto incoerenti e collegamenti con società cartiere possono costituire indizi della consapevolezza della frode.
- La fattura emessa da una società interposta non è automaticamente riferibile a un’operazione oggettivamente inesistente: l’Ufficio deve provare specificamente che la cessione non è mai avvenuta. Gli indizi relativi ad altre operazioni non possono essere trasferiti automaticamente a una fattura con oggetto e caratteristiche differenti.
- Le contestazioni sulla delega di firma devono essere formulate tempestivamente. Se la delega viene prodotta in giudizio, l’eventuale censura relativa ai suoi limiti costituisce normalmente un motivo nuovo, soggetto ai termini e alle formalità processuali.
- Quando una parte dell’accertamento viene annullata, le sanzioni devono essere ricalcolate anche applicando la disciplina successiva più favorevole, se prevista dal principio del favor rei.
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