Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
La Corte era investita di un procedimento di correzione ex officio, ai sensi dell'art. 391-bis, comma 10, c.p.c., dell'ordinanza di legittimità n. 22426/2020. In quella precedente ordinanza la Corte aveva rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente avverso una sentenza della Corte d'Appello di Firenze e aveva condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente. La difesa della controricorrente ha però rilevato che, durante la pendenza del ricorso, la ricorrente aveva chiesto alla Corte d'Appello la sospensione ex art. 373 c.p.c. dell'esecuzione della sentenza impugnata; l'istanza era stata respinta con decreto della Corte d'Appello e la controricorrente vi aveva resistito. Nell'ordinanza di cassazione non era stata liquidata la spesa del procedimento ex art. 373 c.p.c. La parte ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza perché integrata con la condanna della ricorrente al pagamento anche di tali spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione ex officio e ha integrato il dispositivo della precedente ordinanza n. 22426/2020, aggiungendo la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., liquidate in euro 700,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha inoltre disposto che la presente ordinanza sia annotata sull'originale della precedente ordinanza. La Corte ha precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali e che non è dovuto il contributo unificato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in appello, le cui spese possono essere omesse nel dispositivo e poi integrate tramite correzione dell'errore materiale
art. 391-bis, comma 10, c.p.c.
utilizzato come base per la correzione ex officio dell'ordinanza di legittimità che non aveva liquidato le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.
individuati come rimedio per la correzione dell'omissione di liquidazione delle spese nel dispositivo
menzionato per analogia nel richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla correzione dell'omessa liquidazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto inapplicabile al procedimento di correzione degli errori materiali perché non soggetto a contributo unificato
Massime di principio
- L'omessa liquidazione nel dispositivo delle spese di un subprocedimento, quando la volontà di porle a carico della parte soccombente sia comunque desumibile, integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e ss. c.p.c., non già mediante ordinari mezzi di impugnazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere utilizzato anche per integrare un provvedimento di legittimità che abbia trascurato di liquidare le spese di un distinto procedimento incidentale svolto nel corso del giudizio.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una nuova statuizione sulle spese del procedimento di correzione stesso.
- Se il procedimento non è soggetto a contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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