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Sentenza

Sentenza del 22/10/2025 n. 28066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’ingiunzione di pagamento n. Omissis, per Euro 9.057,75 di TIA relativa agli anni 2006 e 2007, notificata il 7 marzo 2013. ALIA ha impugnato la sentenza della C.T.R. di Firenze n. 648/2017, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso pronunciato dalla C.T.P. di Firenze con sentenza n. 123/2013, ritenendo prescritti i crediti per carenze nella prova della notifica degli atti e dell’interruzione della prescrizione. Con otto motivi ALIA ha contestato, tra l’altro, la riqualificazione dell’eccezione come decadenza e la formazione del giudicato interno; la valutazione della documentazione postale; l’efficacia interruttiva dei solleciti di pagamento del 2007 e 2008 e dell’atto di costituzione in mora del 31 marzo 2011; l’applicazione della prescrizione quinquennale anziché decennale; le asserite carenze motivazionali e violazioni dell’art. 112 c.p.c.; l’asserita necessità di impugnare subito i solleciti; e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo: i solleciti del 2007 e 2008 e, in particolare, l’atto di costituzione in mora del 31 marzo 2011 erano astrattamente idonei a interrompere la prescrizione; l’ingiunzione del 7 marzo 2013 è quindi intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale. La non impugnabilità dell’atto di mora non ne esclude l’efficacia interruttiva; inoltre, la C.T.R. non aveva negato specificamente la prova della notificazione di quell’atto, avendo riferito i dubbi documentali ai precedenti solleciti. Sono stati rigettati i motivi primo, quarto, quinto, sesto e settimo; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della documentazione. Il quarto motivo è stato respinto anche quanto alla prescrizione quinquennale, applicabile ai tributi locali sui rifiuti in fase di riscossione; è stata inoltre esclusa la formazione del giudicato interno sulla questione temporale. L’ottavo motivo, sulle spese dei due gradi di merito, è rimasto assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’estinzione del credito.

Norme richiamate

  • Art. 2943 c.c.

    Diversamente da quanto sostenuto dal giudice del gravame, i "solleciti di pagamento" notificati nel 2007 e 2008, e successivamente l'"atto di costituzione in mora" del 31.3.2011, erano atti idonei a interrompere la prescrizione (ai sensi dell' art. 2943 c.c.).

    Gli atti con cui il creditore manifesta al debitore la volontà di esercitare il diritto possono interrompere la prescrizione; l’effetto non dipende dal fatto che l’atto sia autonomamente impugnabile.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    In tema di tasse sui rifiuti si verte non in materia di tributi erariali, ma di tributi locali assumibili a prestazione periodica o di durata ex art. 2948 n.4 c.c., con conseguente applicazione del termine quinquennale.

    I crediti per tasse sui rifiuti, quali tributi locali a prestazione periodica o di durata, sono soggetti alla prescrizione quinquennale e non a quella ordinaria decennale.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non si tratta infatti di atti tassativi indicati dall' art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la mancata impugnazione immediata non determina alcuna preclusione ad impugnare gli atti successivi.

    Se un atto prodromico non rientra nell’elenco tassativo degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, il destinatario può impugnarlo facoltativamente, ma non è tenuto a farlo subito a pena di decadenza: può contestare la pretesa con un successivo atto tipico impugnabile.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di primo grado aveva riqualificato come decadenza un’eccezione della parte relativa al decorso del tempo, e la questione era stata riproposta in appello.

  • Art. 329 c.p.c.

    Non si è formato giudicato interno sulle questioni relative al decorso del tempo, perché le eccezioni pertinenti risultavano riproposte nel giudizio d’appello.

  • Art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    La norma è richiamata nel secondo motivo, ma la Corte dichiara quel motivo inammissibile perché volto a contestare la valutazione di merito della documentazione postale, senza formulare un’autonoma regola interpretativa sulla disciplina della notificazione.

  • Art. 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    La norma è richiamata nel secondo motivo, dichiarato inammissibile in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze documentali relative alla notifica.

  • Art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    La norma è richiamata nel secondo motivo, dichiarato inammissibile perché la censura investiva la valutazione dei fatti e della documentazione, non l’interpretazione della fattispecie normativa.

  • Art. 221 c.p.c.

    La questione della querela di falso contro l’attestazione postale è stata prospettata da ALIA; la Corte non ne ha stabilito la portata nel merito, avendo dichiarato inammissibile il motivo perché contestava la valutazione concreta della documentazione.

  • Art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata nel secondo motivo, ma non riceve un’autonoma interpretazione: la censura concernente la documentazione della notifica è stata dichiarata inammissibile.

  • Art. 2946 c.c.

    La norma è richiamata nella contestazione di ALIA sulla prescrizione decennale, ma la Corte ha ritenuto applicabile, per la TIA, il termine quinquennale previsto per i tributi locali periodici.

  • Art. 360, primo comma, c.p.c.

    La Corte distingue la violazione di legge, che riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta, dalla censura che mira a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, non consentita come tale in sede di legittimità.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è menzionata esclusivamente per indicare il deposito della memoria illustrativa di ALIA; non fonda una statuizione interpretativa della decisione.

Massime di principio

  • Per i crediti relativi alla TIA, in quanto tributo locale a prestazione periodica, opera in linea generale la prescrizione quinquennale, non quella decennale.
  • In fase di riscossione, la prescrizione può essere interrotta da atti che manifestino al debitore la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. L’efficacia interruttiva non richiede che l’atto sia autonomamente impugnabile, ma restano rilevanti la sua idoneità e la prova della comunicazione al destinatario.
  • Un sollecito o altro atto prodromico non compreso nell’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non deve essere necessariamente impugnato subito: la mancata impugnazione non preclude, di per sé, la contestazione di un successivo atto tipico.
  • In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione della leggibilità o del contenuto della documentazione probatoria presentando la contestazione come violazione di legge: occorre denunciare un errore nell’interpretazione della norma, non soltanto dissentire dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La qualificazione giuridica come decadenza o prescrizione dipende dalla natura della questione e dalla fase del rapporto; la riqualificazione da parte del giudice non viola automaticamente il principio della domanda se resta entro la questione, relativa al decorso del tempo, sottoposta dalle parti.

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