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Sentenza

Sentenza del 22/10/2025 n. 28097 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il preavviso di fermo notificato il 9 ottobre 2012, il successivo fermo e gli atti presupposti, inclusi due ruoli e cartelle per complessivi 9.860,48 euro. In cassazione A.A. ha formulato nove motivi, contestando, in sintesi, la motivazione della sentenza d’appello e l’omessa pronuncia su doglianze relative agli atti presupposti; la prova e la regolarità della notificazione delle cartelle; il valore probatorio di estratti di ruolo e copie delle relate, disconosciuti dalla contribuente; la motivazione degli atti, in particolare sul calcolo degli interessi; e la legittimità degli avvisi e della procedura di controllo automatizzato, compresa la mancata comunicazione preventiva dell’esito. Con memoria ha inoltre eccepito l’inammissibilità del controricorso di Riscossione Sicilia, sostenendo che la società era estinta dal 30 settembre 2021, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere perché i carichi erano stati annullati per legge. La Corte non ha esaminato nel merito i nove motivi né deciso l’eccezione processuale sull’estinzione della società: ha ritenuto fondata e assorbente la sopravvenuta cancellazione dei carichi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le due cartelle riguardavano contributi sanitari nazionali per gli anni 1995 e 1996, rispettivamente di 1.752,86 euro e 2.839,99 euro, relativi a carichi affidati nel 2000; entrambe rientravano nello stralcio dei carichi fino a 5.000 euro affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, e AdER ne aveva già disposto la cancellazione automatica. La Corte ha quindi compensato le spese dell’intero giudizio. Non ha stabilito se le censure sulla notificazione, sulla documentazione, sulla motivazione degli atti o sulla procedura tributaria fossero fondate. Nei gradi di merito il ricorso della contribuente era stato respinto dalla CTP di Agrigento con sentenza n. 3123/07/14, depositata il 22 settembre 2014, e l’appello era stato rigettato dalla CTR Sicilia, con condanna alle spese poi oggetto di correzione materiale quanto alla distrazione.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), art. 1, comma 222

    La legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e c.d. Mille proroghe, legge 24 febbraio 2023 n. 14, hanno previsto la cancellazione automatica integrale di tutti i crediti inferiori, dapprima, a mille Euro (art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 136) e, quindi, a cinquemila Euro (art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. nella L. 21 maggio 2021, n. 69), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.

    La Corte applica la disciplina di stralcio ai carichi di importo non superiore a 5.000 euro affidati nel periodo indicato, riconoscendo che la cancellazione automatica dei crediti oggetto di causa ha fatto venir meno la controversia.

  • Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

    La legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e c.d. Mille proroghe, legge 24 febbraio 2023 n. 14, hanno previsto la cancellazione automatica integrale di tutti i crediti inferiori, dapprima, a mille Euro (art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 136) e, quindi, a cinquemila Euro (art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. nella L. 21 maggio 2021, n. 69), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.

    La decisione richiama la legge insieme alla disciplina di stralcio per affermare la cancellazione dei carichi rientranti nella soglia e nel periodo previsti; il testo non specifica quale modifica della legge di conversione sia stata decisiva nel caso concreto.

  • Art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

    La legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e c.d. Mille proroghe, legge 24 febbraio 2023 n. 14, hanno previsto la cancellazione automatica integrale di tutti i crediti inferiori, dapprima, a mille Euro (art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 136) e, quindi, a cinquemila Euro (art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. nella L. 21 maggio 2021, n. 69), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.

    La Corte individua nella disciplina richiamata la soglia di 5.000 euro e il periodo di affidamento rilevanti per lo stralcio; i due carichi, ciascuno sotto soglia e affidato nel 2000, vi rientrano.

  • Art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 136

    La legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e c.d. Mille proroghe, legge 24 febbraio 2023 n. 14, hanno previsto la cancellazione automatica integrale di tutti i crediti inferiori, dapprima, a mille Euro (art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 136) e, quindi, a cinquemila Euro (art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. nella L. 21 maggio 2021, n. 69), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.

    La norma è citata come precedente disciplina di cancellazione dei crediti sotto i 1.000 euro; non è la soglia applicata ai due carichi di questa causa, che la Corte riconduce allo stralcio fino a 5.000 euro.

  • Art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato nella descrizione del preavviso di fermo emesso dall’agente della riscossione, ma la Corte non lo applica né decide le relative censure, poiché dichiara cessata la materia del contendere per la cancellazione dei carichi.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, i crediti contestati vengono cancellati automaticamente in applicazione di una disciplina di stralcio, la controversia può cessare senza che il giudice debba decidere nel merito le contestazioni originarie.
  • Per verificare se un carico rientra nello stralcio occorre controllare i requisiti previsti dalla disciplina applicabile, tra cui soglia d’importo, data di affidamento e natura dell’ente creditore. Nel caso deciso i due carichi erano di 1.752,86 e 2.839,99 euro ed erano stati affidati nel 2000.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta cancellazione non equivale a una pronuncia di fondatezza delle censure originarie: in questa causa la Corte non ha deciso le contestazioni sulla notifica delle cartelle, sulle copie documentali, sulla motivazione degli atti o sulla procedura di accertamento.
  • La Corte ha compensato le spese dell’intero giudizio; la cessazione della controversia, quindi, non ha comportato una condanna alle spese a carico dell’amministrazione.

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