Cassazione Civile, Ordinanza n. 19970/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario del fondo dominante)
La controversia
Un proprietario di un fondo ha convenuto in giudizio la proprietaria di un fondo vicino chiedendo l’accertamento dell’inesistenza, sul proprio fondo, del dedotto diritto di passaggio esercitato dalla convenuta, oltre al risarcimento del danno per la turbativa del diritto dominicale. Il tribunale ha accolto la negatoria servitutis ordinando la cessazione del transito, e la corte d’appello ha confermato nel merito la decisione, correggendo solo le spese. La convenuta ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha dedotto, in sintesi, che la corte territoriale aveva escluso erroneamente l’esistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia; aveva reso una motivazione meramente apparente e avrebbe travisato le risultanze istruttorie; aveva ritenuto immutata la domanda nonostante la deduzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; e aveva comunque male valutato le prove, in particolare gli atti di frazionamento e le risultanze tecniche. La questione centrale era dunque se la domanda/exceptio volta a far valere un diritto di passaggio potesse comprendere anche la prospettazione della sua costituzione per destinazione del padre di famiglia e se la corte di merito avesse errato nel qualificare tale prospettazione come mutatio libelli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo e il quarto. Ha affermato che non vi era stata mutatio libelli, poiché il fondo dominante e quello servente erano rimasti i medesimi: la ricorrente aveva sempre rivendicato un diritto di transitare sulla particella di proprietà dell’attore, variando al più la ricostruzione del modo di acquisto e del percorso del transito. La Corte ha precisato che, nei diritti reali autodeterminati, è possibile modificare anche con riferimento al petitum e alla causa petendi, purché la domanda resti connessa alla medesima vicenda sostanziale e non sia alterata la difesa avversaria. Ha inoltre osservato che l’eccezione riconvenzionale di servitù di passaggio non si esaurisce nel tracciato concretamente ipotizzato, ma si estende a qualsiasi modalità di esercizio del transito sul fondo servente a favore del fondo dominante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sull’onere della prova, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento; il punto centrale è stato il vizio di qualificazione della domanda e la mancata considerazione della possibile servitù per destinazione del padre di famiglia
richiamato in relazione all’azione negatoria servitutis e alla contestazione del diritto di passaggio sul fondo altrui
richiamato quale fonte della servitù per destinazione del padre di famiglia, che la corte di merito avrebbe dovuto esaminare
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre il vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni di parte
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle difese e alle eccezioni in giudizio
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
richiamato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni in appello e alla dedotta mutatio libelli
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla motivazione e sul giusto processo
richiamato nei motivi, in relazione alla consulenza tecnica
richiamato nei motivi, in relazione agli accertamenti tecnici
richiamato nei motivi, in relazione al contenuto della motivazione
richiamato nei motivi, in relazione allo sviluppo del thema decidendum e delle difese
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per la denuncia di violazione di legge nei motivi terzo e quarto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la denuncia di nullità della sentenza e motivazione apparente nei primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame/travisamento delle risultanze istruttorie nel terzo motivo
Massime di principio
- In tema di servitù prediali, non vi è mutatio libelli quando in appello resti immutato il fondo dominante e il fondo servente e muti soltanto la ricostruzione del titolo o del modo di acquisto del diritto di passaggio, purché la pretesa resti collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
- L’eccezione o domanda volta a far valere una servitù di passaggio non si esaurisce nel preciso tracciato allegato dalla parte, ma comprende ogni modalità di esercizio del transito sul fondo servente compatibile con il diritto rivendicato.
- Nei diritti reali autodeterminati, la variazione degli elementi descrittivi della pretesa non integra automaticamente una nuova domanda, se non comporta la sostituzione del bene della vita o un pregiudizio concreto al contraddittorio.
- Il giudice di merito, investito della questione dell’esistenza di un diritto di passaggio, deve esaminare tutte le possibili fonti di costituzione del diritto astrattamente dedotte e rilevanti, ivi compresa la servitù per destinazione del padre di famiglia, quando la vicenda sostanziale la renda configurabile.
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