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Sentenza

Sentenza del 19/06/2020 n. 425 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - imposta di registro - sottoscrizione dell'avviso di liquidazione - condizioni - art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/01

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova del 20 settembre 2016, n. 1.876, che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di liquidazione n. 15/1T/000286. L’avviso aveva disconosciuto il vincolo di pertinenzialità tra un box e un appartamento e recuperato la differenza delle imposte ipotecarie e catastali. Il contribuente aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di sottoscrizione e di delega. L’Agenzia sosteneva che l’art. 42 del d.P.R. 600/1973, relativo alle imposte dirette, non fosse applicabile e che l’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 non imponesse limiti temporali per una delega di firma. La controversia in appello si è concentrata sulla validità della delega del funzionario che aveva sottoscritto l’atto.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia, confermando l’esito favorevole al contribuente. Ha ritenuto applicabile, in mancanza di una specifica norma per la fattispecie, l’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001: la delega deve essere scritta e motivata, riferita a un periodo determinato e deve individuare nominativamente il delegato. La disposizione di servizio n. 34/14 indicava i delegati solo tramite i team della Direzione provinciale e non precisava la durata; il nominativo della funzionaria sottoscrittrice emergeva invece da un distinto provvedimento di rinnovo dell’incarico del 29 gennaio 2014, n. 846. La delega è stata quindi dichiarata invalida e la sua invalidità si è comunicata all’avviso impugnato. Le spese sono state compensate per la presenza di giurisprudenza contraria.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Esclusa la applicabilità alla fattispecie dell'art. 42. d.p.r. 600/73, essendo tale norma dettata per l'accertamento delle imposte dirette e in assenza di apposita norma, al fine di rinvenire il fondamento normativo del potere di delega non residua che ricorrere all'art. 17 d.lgs. 165/01,, il quale prevede al comma I-bis "I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma i a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati."

    Per la delega di competenze, compresa la sottoscrizione degli atti, occorrono un atto scritto e motivato, ragioni di servizio specifiche e comprovate e una durata determinata. La decisione richiede inoltre che il delegato sia individuato nominativamente: non basta indicare il team o la struttura organizzativa di appartenenza.

  • Art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Esclusa la applicabilità alla fattispecie dell'art. 42. d.p.r. 600/73, essendo tale norma dettata per l'accertamento delle imposte dirette e in assenza di apposita norma, al fine di rinvenire il fondamento normativo del potere di delega non residua che ricorrere all'art. 17 d.lgs. 165/01,, il quale prevede al comma I-bis

    La norma non è stata applicata direttamente perché riguarda l’accertamento delle imposte dirette, mentre la controversia concerneva un avviso relativo a imposte indirette. Il giudice richiama tuttavia l’orientamento della Cassazione sui requisiti della delega anche come criterio interpretativo, e fonda la decisione sulla disciplina generale dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

Massime di principio

  • Quando una norma specifica non disciplina la delega di firma per l’atto tributario in questione, occorre individuare una base normativa alternativa: non si può applicare automaticamente la disciplina prevista per un diverso tipo di tributo.
  • Una delega valida deve consentire al destinatario dell’atto di verificare chi fosse autorizzato a firmare e per quale periodo. L’indicazione generica di un team o di una qualifica, senza il nominativo del delegato e senza una durata determinata, non è sufficiente.
  • Il nominativo del funzionario risultante da un distinto atto di assegnazione o rinnovo dell’incarico non sana una delega che, nel proprio testo, non identifica nominativamente il delegato.
  • Se la delega del sottoscrittore è invalida, l’invalidità può determinare quella dell’atto tributario sottoscritto in forza di tale delega.

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