Cassazione Civile, Ordinanza n. 15207/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2015 alcuni medici, dopo la laurea e l’iscrizione a scuole di specializzazione, citarono davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che avrebbero imposto una adeguata remunerazione ai medici specializzandi. Sostenevano di non avere percepito alcun compenso durante la specializzazione e di aver subito un danno patrimoniale per il ritardo con cui l’Italia aveva recepito la disciplina, solo con la l. n. 257/1991. Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto delle persone fisiche e, quanto a una delle attrici, dichiarò la litispendenza. La Corte d’appello confermò. In Cassazione il primo gruppo di ricorrenti articolò cinque motivi: (1) contestazione della prescrizione; (2) ulteriore censura sulla prescrizione; (3) doglianza per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione prescrizionale; (4) istanza affinché la Corte di cassazione chiedesse alla CGUE se la prescrizione decorresse dal 20.9.2007; (5) censura sulla liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva e ingiustificata. La seconda ricorrente, invece, impugnò la statuizione sulla decorrenza della prescrizione, ma il suo gravame era stato proposto contro una declaratoria di litispendenza, che avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento necessario di competenza e non con appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei medici specializzati, ritenendo i primi due motivi manifestamente inammissibili alla luce di un orientamento consolidato sulla prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, il terzo manifestamente infondato perché il rinvio pregiudiziale è facoltativo per il giudice di merito e comunque irrilevante in fattispecie già risolte in modo costante, il quarto rigettato come istanza priva di fondamento per le stesse ragioni già espresse in precedenti identici, e il quinto inammissibile per genericità e comunque infondato nel merito sulla liquidazione delle spese. Quanto alla ricorrente che aveva agito separatamente, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché l’appello non poteva essere proposto contro una declaratoria di litispendenza, impugnabile solo con regolamento necessario di competenza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente separata nei rispettivi giudizi, con ulteriore attestazione dell’obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
"manifestamente inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c."
Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura è proposta in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
"si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c."
La Corte richiama precedenti motivazioni già espresse in numerose decisioni identiche, senza ripeterle integralmente.
"manifestamente inammissibile ai sensi dell'articolo 366 n. 4 c.p.c."
Il motivo di ricorso deve contenere specifiche ragioni di censura; la genericità comporta inammissibilità.
È il parametro normativo per la liquidazione dei compensi e delle spese di lite; la censura è infondata se non indica violazioni concrete dei suoi criteri.
"aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14"
Il compenso liquidabile può essere aumentato in base al numero dei soccombenti secondo la regola tariffaria richiamata.
"cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c."
Quando l’impugnazione non poteva essere proposta, la Corte cassa senza rinvio la sentenza di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
"art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti ... risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo"
La Corte lo richiama per collocare la decorrenza della prescrizione e per delimitare la platea dei beneficiari della disciplina riconosciuta dal legislatore.
l. 8 agosto 1991, n. 257
"solo con la legge 8.8.1991 n. 257"
Indica il momento del recepimento interno tardivo e parziale delle direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, secondo un orientamento ormai consolidato.
- In presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione, il ricorso che neghi quel principio può essere dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea è un potere del giudice di merito, non un obbligo, e la sua mancata attivazione non integra di per sé un vizio denunciabile se la questione è già stata risolta in modo costante e la rimessione è irrilevante.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica specifiche violazioni dei parametri normativi applicabili; non è sufficiente lamentare che l’importo sia semplicemente oneroso o "punitivo".
- La declaratoria di litispendenza non è impugnabile con appello, ma con il regolamento necessario di competenza; l’appello proposto contro tale statuizione è improponibile e impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
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