Cassazione Penale, Sentenza n. 2679/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 03/12/2021 che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e confermato la responsabilità residua: capo a) (usura aggravata per entrambi) e capo e) (sequestro di persona per Luciano). Hanno dedotto cinque motivi principali: 1) vizio di motivazione e mancato vaglio dell'attendibilità della persona offesa (capo a)); 2) mancata considerazione, in relazione a Stabile, della sua memoria scritta e del suo coinvolgimento (capo a)); 3) errata qualificazione giuridica dei fatti (il fatto qualificabile al più come violenza privata e non come sequestro di persona; artt. 605 e 610 c.p.) nell'interesse di Luciano; 4) vizio di motivazione e errata attribuzione dell'aggravante dello stato di bisogno (art. 644 c.p., art. 59 c.p.); 5) censura sulla dosimetria della pena e mancata concessione di attenuanti (artt. 62 n.4, 62-bis, 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici, aspecifici e manifestamente infondati, ritenendo che i ricorrenti abbiano offerto una mera lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. La decisione sottolinea la "doppia conforme" (concordanza di primo e secondo grado) e la ricca motivazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato riscontri documentali e testimoniali (assegni, dichiarazioni di testimoni, accertamenti su celle telefoniche, tabulati e certificazione medica). La Corte ha quindi confermato la sostanza delle conclusioni di merito (responsabilità per usura aggravata per entrambi e sequestro di persona per Luciano) e ha respinto i motivi di cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Va segnalato che il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante dello stato di bisogno per il capo a) e inammissibilità per il resto, ma la Corte ha comunque ritenuto il ricorso nel suo complesso inammissibile.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per i limiti della motivazione e per la ricostruzione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla decisione
norma sul reato di sequestro di persona; la Corte ha ritenuto congruente la qualificazione operata dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori
norma sulla violenza privata evocata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto priva di fondamento la censura che chiedeva la riqualificazione in questa fattispecie
norma sull'usura; la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato di usura aggravata alla luce degli interessi e delle modalità di erogazione
riferimento alle aggravanti; la Corte ha valutato correttamente la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno quando gli interessi sono tali da far ragionevolmente presumere la condizione di bisogno
circostanza attenuante richiamata dai ricorrenti (danno di speciale tenuità); la Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui tale attenuante richiede un pregiudizio economico quasi irrisorio
norma sulle attenuanti e loro coordinamento; utilizzata nella discussione sulla dosimetria della pena
principi per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione e la determinazione della pena svolta dai giudici di merito
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
richiamato per l'inammissibilità dei motivi generici e per la necessità di specificità del motivo di impugnazione
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
richiamato nella giurisprudenza citata per spiegare che il silenzio del giudice su deduzioni difensive non è sempre vizio quando la decisione complessiva le esclude implicitamente
norma che consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile proporre una semplice "lettura alternativa" del merito: i motivi devono essere specifici e dimostrare l'esistenza di violazioni di legge o gravi vizi di motivazione, altrimenti sono inammissibili.
- Le decisioni "doppia conforme" (concordi primo e secondo grado) sono particolarmente difficili da ribaltare in Cassazione se la motivazione di merito è logica e supportata da riscontri documentali o testimoniali.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testi è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge illogicità palese, contraddizione insanabile o omissione motivazionale rilevante.
- Lo stato di bisogno rilevante ai fini dell'aggravante per usura può essere desunto anche dall'entità degli interessi praticati quando sono tali da far presumere che solo una persona in grave bisogno avrebbe accettato le condizioni.
- Per ottenere la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è necessario provare che il danno economico sia pressoché irrisorio; la capacità della vittima di sopportare il danno non è criterio sufficiente.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisa colpa nella determinazione dell'impugnazione, infliggere ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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