Cassazione Penale, Ordinanza n. 26733/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che riteneva la ricorrente responsabile del reato contestato, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per furto aggravato. Nel ricorso deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate, in particolare l'aggravante della violenza sulle cose e quella di cui all'art. 625, n. 7, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che, per la parte relativa alla violenza sulle cose, la censura si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata; per la parte relativa all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., la doglianza era non deducibile in cassazione perché non risultava previamente proposta come motivo di appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato.
Prevede aggravanti del furto; nel caso concreto la Corte ha esaminato la censura relativa alla violenza sulle cose e ha ritenuto non deducibile quella di cui al n. 7 in mancanza di previo motivo di appello.
La censura non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già motivate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La critica in cassazione deve avere contenuto realmente argomentativo e non meramente reiterativo: i motivi apparenti o stereotipati non soddisfano il requisito di specificità del ricorso.
- Non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione una censura che non sia stata previamente formulata come motivo di appello, quando la legge lo prevede a pena di inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulle aggravanti è limitato alle questioni ritualmente devolute e specificamente censurate nei precedenti gradi di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26720/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26721/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26722/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26723/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26724/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26727/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →