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Sentenza

Sentenza n. 2332/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento del decreto ministeriale adottato dalla direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, avente il n. 306/2024 nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi.

Giustizia amministrativa202408435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale n. 306/2024, nella parte in cui ha disposto il pagamento soltanto parziale del saldo del finanziamento 2020 e ha rinviato il pagamento del residuo all'esito del recupero di somme eccedenti corrisposte ad altri istituti di patronato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 13 della legge n. 152/2001 e dell'art. 13 del d.m. n. 193/2008, sostenendo che il decreto non rispettasse i tempi previsti per l'erogazione dei finanziamenti ai patronati. Ha inoltre denunciato contraddittorietà, illogicità, difetto dei presupposti, sviamento, manifesta ingiustizia e violazione dei principi costituzionali di buon andamento, efficienza e sana amministrazione, poiché il Ministero avrebbe da un lato inteso dare esecuzione agli obblighi di pagamento tempestivo e, dall'altro, subordinato il pagamento del credito residuo a un evento futuro e incerto, consistente nel recupero di somme indebitamente erogate ad altri patronati. È stato dedotto anche il difetto di motivazione, ritenendo insufficiente la giustificazione fondata sul recupero delle eccedenze, nonché la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato coinvolgimento degli istituti di patronato e della commissione competente. Infine, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, identificato nel mancato pagamento tempestivo del saldo e negli interessi legali. Le amministrazioni resistenti e i controinteressati hanno chiesto il rigetto; il Ministero e la Presidenza del Consiglio hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza e la mancata integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo assorbente tale questione rispetto alle ulteriori eccezioni preliminari e ai motivi di merito. La disciplina dell'art. 13 della legge n. 152/2001 e dell'art. 13 del d.m. n. 193/2008 distingue la fase amministrativa di determinazione e ripartizione definitiva del finanziamento dalla successiva fase di pagamento degli importi riconosciuti. La prima resta devoluta alla giurisdizione amministrativa, perché l'amministrazione esercita il potere di ripartire gli stanziamenti tra i patronati sulla base dei dati acquisiti e verificati. Con il decreto di ripartizione definitiva, tuttavia, sorge in capo all'amministrazione l'obbligo di corrispondere l'importo riconosciuto e il correlato diritto di credito del patronato. Nel caso concreto il ricorrente non contestava né i criteri di riparto né l'ammontare del finanziamento riconosciuto, ma esclusivamente le modalità e i tempi di liquidazione del residuo, pari a euro 2.529.530,04, subordinati al recupero graduale di somme versate in eccedenza ad altri patronati. La controversia riguardava quindi l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria già determinata, non l'esercizio di un potere autoritativo. Neppure la giurisdizione esclusiva in materia di servizi di pubblica utilità consentiva una diversa conclusione: la mera attinenza della controversia a una materia pubblicistica o il perseguimento di un interesse pubblico non bastano, se l'amministrazione non agisce come autorità in relazione allo specifico oggetto della lite. Anche la domanda di condanna al pagamento del saldo e degli interessi è stata devoluta al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 152/2001

    Per il finanziamento delle attività e dell’organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale […] si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7.

    La norma costituisce la base del sistema di finanziamento dei patronati, la cui concreta ripartizione è disciplinata dal regolamento attuativo.

  • art. 13 d.m. 10 ottobre 2008, n. 193

    Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

    La disposizione disciplina la sequenza procedimentale del finanziamento e il termine per l'adozione del decreto di ripartizione definitiva; una volta determinato definitivamente il finanziamento, il rapporto si traduce nell'obbligo di pagamento dell'importo riconosciuto.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    controversia in materia di servizi di pubblica utilità resi dagli istituti di patronato

    La giurisdizione esclusiva non si estende alle controversie che, pur attinenti alla materia dei servizi di pubblica utilità, riguardano soltanto l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e non l'esercizio di poteri autoritativi.

  • art. 103 Cost.

    Le materie di giurisdizione esclusiva possono comprendere diritti soggettivi solo quando la pubblica amministrazione agisca come autorità nell'esercizio di poteri pubblicistici.

  • art. 24 l. 241/1990

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso del possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione prima della decisione.

Massime di principio

  • Nella disciplina del finanziamento degli istituti di patronato, la fase anteriore alla ripartizione definitiva, nella quale l'amministrazione acquisisce e verifica i dati e distribuisce gli stanziamenti tra i soggetti concorrenti, attiene all'esercizio di poteri pubblicistici ed è devoluta alla giurisdizione amministrativa, anche esclusiva ove ne ricorrano i presupposti normativi.
  • Una volta adottato il decreto di ripartizione definitiva che determina l'importo spettante al singolo patronato, sorge un diritto di credito al pagamento della somma riconosciuta; le controversie relative alle modalità e ai tempi di liquidazione di tale importo appartengono alla giurisdizione ordinaria, non riguardando l'esercizio di un potere autoritativo.
  • La giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133 c.p.a. non si radica per la sola attinenza della controversia a una materia pubblicistica o per il perseguimento di un interesse pubblico: occorre che la controversia concerna concretamente l'esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione, che deve agire come autorità.
  • La domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme già determinate e riconosciute con un provvedimento definitivo, compresi gli interessi legali, è devoluta al giudice ordinario quando non investa la legittimità della determinazione autoritativa del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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